Con la recente sentenza n. 3720/2019, pubblicata l’8 febbraio 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il pregiudizio esistenziale è risarcibile solo se supera una sufficiente soglia di gravità dei diritti lesi.

Il fatto

L’attore, utilizzando quotidianamente il treno, come migliaia di altre persone durante il giorno, ha lamentato: la scarsa puntualità, le precarie condizioni igieniche dei vagoni, il continuo sovraffollamento e l’impossibilità di trovare posto all’interno per sedersi.

Tutto ciò, secondo lo stesso, gli ha creato un peggioramento sensibile della vita.

Inoltre, per i continui ritardi, ha dovuto modificare la sua vita lavorativa, attinendosi, non tanto agli impegni lavorativi giornalieri, bensì ai cronici ritardi ai quali il soggetto era obbligato a sottostare, apportandogli: ansia, stress e stanchezza cronica.

In primo grado, la domanda attorea era stata accolta; in Appello, al contrario, è stata respinta, poichè non è stato prodotto, nè allegato,  alcunchè per dimostrare il danno non patrimoniale dallo stesso subito.

Il pendolare,avrebbe dovuto dimostrare che, dalla precarietà dei servizi ferroviari, sarebbe derivata una modifica dello stile di vita in senso negativo.

La pronuncia

La Corte, non ha negato in modo assoluto la possibilità di riconoscere il “danno da stress”, però, per l’ammissibilità, deve essere dimostrato un effettivo superamento del limite di tollerabilità.

Deve sussistere una grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona.

Gli Ermellini, hanno affermato che il risarcimento non si può riconoscere sulla base di: ritardi, fastidi e noie, poichè vige il principio di tolleranza che ogni concittatino deve avere.

In conclusione,  la Cassazione ha ritenuto di non accogliere la domanda del pendolare, affermando che un risarcimento è ammissibile solo se è stata superata la soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi, quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale.

Studio Legale Damoli

Risarcimento danno non ammissibile per i pendolari