La Sezione Terza Penale, della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5788/2017, depositata in data 07 febbraio 2018, ha statuito che, in caso di assenza di rischi per la salute dei consumatori, non è necessaria la confisca se, sull’etichetta delle bottiglie di vino, compare la denominazione d’origine protetta ed è priva del trattamento a cui è stato sottoposto.

Il fatto

Il Tribunale ha condannato una azienda agricola al pagamento di una sanzione per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ex art. 517 c.p.

Inoltre, con sentenza, ha disposto il dissequestro di un quantitativo di bottiglie che erano state confiscate per etichette equivoche.

Le bottiglie di vino erano da intendersi intrinsecamente criminose, poiché erano prive di indicazioni riguardo al trattamento e sprovviste dell’origine del prodotto.

La pronuncia 

Quanto sollevato dal ricorrente è stata la natura “intrinsecamente criminosa” del bene, poiché non vi era indicazioni sui trattamenti ai quali era stato sottoposto.

Il reato, ha ad oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e protegge l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta.

La sentenza impugnata ha dato atto che le bottiglie non contenevano sostanze alimentari nocive per la salute del consumatore, e che pertanto l’illecito contestato riguardava unicamente la corrispondenza tra le bottiglie di vino messe in commercio e la denominazione di origine indicata sulla confezione.

Etichette vino no confisca per bottoglie non nocive

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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