La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17590/2019, depositata il 28 giugno 2019, ha disposto che la domanda di addebito della separazione può essere introdotta con una memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c.

Il fatto

La Corte di appello ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha addebitato la separazione al marito poichè è stata ritenuta tempestiva la domanda avanzata in primo grado dall’altro coniuge, nella memoria integrativa di cui all’art. 709 c.p.c., comma 3.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinnanzi alla Corte di cassazione invocando la tardività della domanda di addebito della separazione con la memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c. invece che richiederla nel ricorso introduttivo ex art. 706.

La pronuncia 

La Corte romana ha dichiarato improcedibile il ricorso affermando che, come già ribadito da altre sentenze, è sufficiente che la volontà di un coniuge di addebitare la separazione all’altro sia ricavabile dalla lettura complessiva dell’atto.

Per tale motivo viene cristallizzato il principio secondo cui la domanda di addebito della separazione può essere introdotta, per la prima volta, con la memoria integrativa di cui all’art. 709, comma 3, c.p.c..

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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