Articoli

Con l’ordinanza n. 2748/2019, pubblicata il 30 gennaio 2019, la Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui gli agenti di polizia municipale possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative alla condizione che siano effettivamente in servizio.

Il fatto

Un Comandante di Polizia Municipale, fuori servizio e con abiti civili, ha colto in flagrante un automobilista nell’effettuare un sorpasso a velocità non adeguata e in prossimità di un’incrocio.

Lo stesso agente, quindi, è intervenuto contestando al conducente del veicolo la violazione dell’art. 148 del Codice della Strada e irrogando la relativa sanzione.

Quest’ultimo ha impugnato il verbale di contestazione dapprima davanti al Giudice di Pace di Modena e, in seguito, dinanzi al Tribunale di Modena, quale giudice di secondo grado.

Entrambe le pronunce ottenute, tuttavia, hanno rigettato la sua opposizione al verbale della Polizia Municipale.

L’automobilista ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità del verbale per essere stato reso da un agente non in servizio al momento della trasgressione.

La pronuncia

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso in quanto fondato.

Il Tribunale di Modena ha errato nel contrapporre la Polizia Giudiziaria ad “altri corpi”, tra cui la Polizia Municipale, i quali opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio.

In primo luogo, perché la polizia giudiziaria non è un corpo, ma una funzione.

Secondariamente, in quanto, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli appartenenti alla polizia municipale […] hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio“.

Il Comandante che nel caso di specie ha emesso la sanzione amministrativa, pertanto, non rivestendo in quel momento la qualifica di agente di polizia giudiziaria, non avrebbe dovuto redigere alcun verbale di contestazione.

Studio Legale Damoli

Cass_2748_2019