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Con ordinanza n. 22241/2019, depositata il 05 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ha affermato che gli avvocati devono prestare cautela ai termini di impugnazione, precisando che il termine breve può decorrere anche dalla comunicazione da parte della Cancelleria.

Il fatto

Se la parte decide di non notificare all’altra l’ordinanza, per non fare passare la stessa in giudicato in tempi brevi, il decorso del termine può ritenersi valido anche dalla comunicazione da parte della Cancelleria.

Tale comunicazione, però, dovrà contenere l’integrale testo dell’ordinanza, al fine che la controparte possa avere piena conoscenza di quanto statuito e per far valere il proprio diritto di difesa.

Per tale motivo la Corte ha affermato che il termine breve per l’appello può decorrere correttamente, dato che la Cancelleria ha messo a disposizione della parte il testo integrale dell’ordinanza.

Fondamentale è stata anche la decisione in ambito di compensazione delle spese di lite, poichè la Corte d’Appello non ha dato una giustificazione della mancata compensazione delle spese di lite data la soccombenza reciproca.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, pur essendo necessaria la motivazione da parte del giudice della decisione di non compensare le spese di lite, la mancata giustificazione della compensazione in caso di soccombenza reciproca è comunque ammissibile con il riferimento ai principi costituzionali.

Sente

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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