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Con la recente ordinanza n. 966 del 16 gennaio 2019, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo il quale, nell’ambito dell’usucapione di beni ereditari, non sono necessari atti di interversione del possesso.

Il fatto

Alla morte del padre, un figlio ha citato in giudizio gli altri due fratelli per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, con rendiconto.

Uno dei convenuti, costituitosi in giudizio, ha chiesto l’accertamento in via riconvenzionale dell’acquisto per usucapione della proprietà dell’immobile nel quale ha vissuto fino ad allora.

La Corte d’Appello di Venezia, accogliendo l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, ha respinto detta domanda di acquisto della proprietà a titolo originario.

Il soccombente, pertanto, ha promosso il giudizio di legittimità ritenendo che la domanda di usucapione dei beni ereditari non richiedesse la sussistenza di alcun atto di interversione del possesso.

La pronuncia

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso in quanto infondato.

I giudici del Palazzaccio, pur accogliendo in punto di diritto la posizione del ricorrente, hanno ritenuto che “la Corte d’Appello non ha fondato la decisione sul rilievo che non vi fosse prova di atti di interversione del possesso – che non sono richiesti ai fini dell’usucapione di beni ereditari -, bensì sul rilievo che non fosse provato il possesso ad excludendum, vale a dire una situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto“.

È stato quindi ribadito il principio, già affermato tra le altre da Cass. n. 10734/2018, secondo il quale il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso.

L’art. 714 c.c., infatti, non richiede alcun atto di interversione.

Al fine di usucapire un bene facente parte di un asse ereditario, allora, occorre ed è sufficiente estendere il possesso in termini di esclusività o ad excludendum: il coerede deve godere del bene con modi incompatibili con la possibilità di godimento altrui.

Studio Legale Damoli

Cassazione_966_2019