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Il Giudice di pace di Vibo Valentia, con sentenza depositata in data 22 marzo 2017, ha affermato che il diritto al risarcimento del danno in forma specifica sussista anche in caso di antieconomicità della riparazione in forza del principio di infungibilità del bene danneggiato.

Il fatto

L’attore citava in giudizio l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia ritenendola responsabile del sinistro stradale accaduto per carenze manutentive della strada con danni all’autovettura per € 4.800,00.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione contestando la domanda attorea sia nell’an che nel quantum.

In giudizio il CTU rilevava l’antieconomicità della riparazione, trattandosi di autovettura di valore commerciale inferiore all’importo necessario per la sua riparazione.

La pronuncia

Il Giudice di Pace, ritenuta la responsabilità dell’evento addebitabile al venir meno degli obblighi manutentivi e custodiali in capo all’Amministrazione Vibonese, si soffermava sul quantum del risarcimento del danno.

Questo Giudice, aderendo a un orientamento giurisprudenziale meno recente, ritiene preferire un criterio soggettivo di quantificazione del danno, che tenga conto del rapporto tra il bene medesimo e la sua utilizzazione economica da parte del proprietario. Pertanto si dovrà tenere conto non solo del valore economico secondo le tabelle di mercato ma anche del valore aggiunto che il veicolo ha acquisito in forza della sua funzionalità.

Nel caso di specie il danneggiato ha subito una diminuzione del valore della funzionalità dell’autovettura, che costituisce un danno patrimoniale risarcibile, con conseguente diritto di riavere il proprio veicolo perfettamente riparato e funzionante anche qualora decida di rottamarlo e impiegare la somma ricevuta per altri scopi.

Giudice di Pace 2017 Vibo Valentia

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

 

Il TAR BRESCIA, sezione II, con la sentenza n. 426, depositata in data 2 Maggio 2019, ha stabilito che l’amministrazione è obbligata a restituire al privato le somme da lui corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, qualora lo stesso rinunci o non utilizzi il permesso di costruire rilasciato.

Il fatto

La ricorrente pagava al Comune gli importi dovuti a seguito del rilascio del Permesso di Costruire per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

La stessa poi rinunciava ad eseguire i lavori autorizzati dal titolo e presentava richiesta di rimborso degli oneri corrisposti, senza ottenere alcun riscontro dal Comune, che pertanto veniva convenuto in giudizio.

La pronuncia

Secondo la giurisprudenza della Sezione il contributo concessorio è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio, pertanto qualora ciò non si verifichi il relativo pagamento è privo della causa dell’originaria obbligazione di dare e il privato ha diritto alla restituzione di quanto versato per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Il diritto alla restituzione sorge sia nel caso che la mancata realizzazione delle opere sia totale, sia quando il permesso di costruire sia stato utilizzato parzialmente.

Nel caso di specie la società ha rinunciato all’esecuzione delle opere autorizzate e per tale motivo non ha comunicato l’inizio dei lavori, presentando una richiesta di rimborso degli oneri corrisposti all’amministrazione competente.

Il TAR ha accolto il ricorso e condannato il Comune alla restituzione degli importi dovuti a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. 

sent. n. 274_Tar Brescia 2019 oneri urbanizzazione  

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.