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Con ordinanza n. 22541/2019, depositata il 10 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione III Civile, ha stabilito che bisogna comunque difendere chi è vittima di bullismo ed è soggetto a ripetuti atti persecuori e aggressivi dalla condotta altrui.

Il fatto

Un ragazzo durante una discussione con un coetaneo, ha sferrato un pugno procurandogli un danno al volto.

Nel procedimento a carico dell’aggressore, il Tribunale dei minorenni, ha deciso con sentenza di non luogo a procedere, così la vittima ha deciso di citare in giudizio l’aggressore e i genitori per richiedere la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti.

Il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei genitori del danneggiante e ha accertato il concorso di colpa del danneggiato nella manifestazione dell’evento dannoso.

Proposto appello, il danneggiato ha lamentato l’esclusione della legittimazione passiva dei genitori dell’aggressore e l’accertamento del concorso di colpa nell’evento.

Con l’appello incidentale proposto dal ragazzo che ha sferrato il pugno e dai genitori, viene giustificato il comportamento dai continui atti di bullismo che il giovane ha dovuto subire in più situazioni.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha precisato che il giovane è un adolescente, vittima di moltelpici comportamenti prevaricatori e mortificanti,  e che ha reagito come gli è sembrato più consono in base alla situazione nella quale si è trovato per far cessare l’altrui condotta lesiva. 

In tal caso, viene affermato che la personalità dell’adolescente non si è ancora formata nella sua interezza e positività.

I Gudici hanno affermato che non era legittimo attendersi da parte del ricorrente, adolescente, una reazione razionale, controllata e non emotiva.

Infine hanno accolto il secondo motivo di ricorso e rinviato la controversia alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Bullismo

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Oggigiorno è, purtroppo, solito sentire tra i fatti di cronaca di relazioni sentimentali o coniugali che, una volta terminate, sfociano in una serie di comportamenti (minacce, sms ossessivi, pedinamenti, telefonate, etc.) posti in essere dal partner che non si rassegna alla rottura del rapporto, i quali configurano il reato di atti persecutori, previsto e punito dall’art. 612 bis c.p., che la letteratura scientifica identifica con il termine stalking (cfr. FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale Vol. II – tomo I: I delitti contro la persona, 3^ed., Zanichelli, Bologna, 2011).

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sul rapporto tra questo delitto e l’applicazione delle misure cautelari.

Il fatto

Con ordinanza del 17 ottobre 2017, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato il provvedimento del 29 settembre 2017 con il quale il GIP del Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di un uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie, per condotte a lui ascrivibili in relazione all’imputazione provvisoria di atti persecutori in danno della stessa, minacciata e molestata a mezzo telefono, Fb e whatsapp.

Avverso tale ordinanza l’ex marito ha proposto ricorso in Cassazione, evidenziando che le minacce a lui ascritte non si sono mai concretizzate e che, comunque, si è trattato di un solo episodio isolato ancor prima dell’applicazione della misura cautelare.

La pronuncia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21693 pubblicata il 16 maggio 2018, ha dichiarato il ricorso non ammissibile.

Il giudice del riesame, infatti, ha correttamente sottolineato la gravità di due messaggi minacciosi, inviati dall’uomo all’ex coniuge, idonei ad evidenziare come le condotte poste in essere dallo stesso avessero causato nella persona offesa un fondato timore, tale da determinare “in una persona comune” un effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135/12, Rv. 253764; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17795/17, Rv. 269621).

Le misure adottate, pertanto, sono risultate pienamente adeguate.

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Dott. Tommaso Carmagnani

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Si occupa di diritto civile, con maggior riguardo al diritto di famiglia.