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Con l’ordinanza n. 8438/2018, pubblicata il 5 aprile 2018, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la verifica del conflitto di interessi tra il figlio minore, incapace di stare in giudizio personalmente, ed il genitore deve essere operato in concreto e non in astratto.

Il fatto

Una Banca ha citato in giudizio un intero nucleo familiare, per ottenere la revocazione dell’atto di donazione con cui i genitori hanno donato alle figlie un terreno.

Dapprima il Tribunale di Siracusa e, in secondo grado, la Corte d’Appello di Catania hanno dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di disposizione impugnato nei confronti della stessa Banca.

Una delle figlie ha proposto ricorso per cassazione, in quanto i giudici di merito non avrebbero considerato la sussistenza di un conflitto di interessi tra la ricorrente medesima ed i propri genitori.

La pronuncia

Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso infondato.

Partendo dal presupposto che il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale deve essere verificato in concreto e non in astratto, hanno evidenziato che il conflitto tra padre e figlio minore sussisterebbe soltanto qualora i due soggetti si trovassero in posizione di contrasto: cioè quando l’interesse proprio del rappresentante, rispetto all’atto da compiere, mal si concilierebbe con quello del rappresentato.

Non si configurerebbe, invece, nell’ipotesi in cui pur avendo entrambi i soggetti un interesse proprio e distinto al compimento dell’atto, questo corrispondesse al vantaggio comune di entrambi.

Nel caso in esame, l’interesse dei genitori e quello della figlia è risultato coincidente nel fine di sottrarre l’atto di donazione alla revocatoria e, pertanto, non è stato rilevato alcun conflitto.

Studio Legale Damoli

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