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La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 18411/2019, depositata in data 09 luglio 2019, ha stabilito che si può perdere il posto di lavoro, per giusta causa, se si fa un utilizzo improprio dei permessi della L.104/1992.

Il fatto

Nel caso oggetto di controversia, al lavoratore viene intimato un licenziamento per giusta causa per aver abusato dei permessi ex art. 33, comma 3, della L. 104/92.

Il datore di lavoro ha assunto una agenzia investigativa al fine di controllare l’operato del lavoratore nei giorni di permesso concessi per assistere la zia, in tali giorni, il lavoratore, non si era mai recato presso l’abitazione.

In primo e secondo grado è stato confermato il licenziamento per giusta causa.

La pronuncia 

La Suprema Corte, a seguito del ricorso del lavoratore, ha rigettato i motivi e ha confermato quanto disposto dalla Corte territoriale.

Gli Ermellini hanno precisato che il datore ha la facoltà di assumere una agenzia investigativa, purchè questa operi lecitamente e non violi la privacy del lavoratore.

Sent lavoro legge 104

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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L’espressione “ricevere cosa proveniente da delitto”, di cui all’art. 648 c.p., si riferisce a qualsiasi possesso, anche temporaneo, della cosa.

Il fatto

Un autotrasportatore è stato indagato per aver tenuto a bordo del proprio mezzo 39 scatoloni, contenenti ciascuno 25 kg di stoccafisso provento di furto.

Il Tribunale di Genova, all’esito del processo di primo grado, lo ha assolto dal reato di ricettazione perché, pur essendosi raggiunta la prova della provenienza delittuosa della merce trasportata, non si è escluso che il medesimo trasportatore ne avesse unicamente la detenzione, di per sé insufficiente ad integrare il reato ascrittogli.

La Corte d’Appello di Genova, in secondo grado, ha invece riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Quest’ultimo, dunque, ha promosso ricorso per cassazione, ritenendo che i giudici di merito avessero errato nel non distinguere il possesso della merce rubata dalla mera detenzione della stessa.

La pronuncia

Con la sentenza n. 20871, pubblicata il 15 maggio 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando dunque la sentenza di secondo grado.

La consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, riconosce che il delitto di ricettazione si possa riferire anche a chiunque detenga la cosa di illecita provenienza, in quanto questa incriminazione tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiano interessati dalle cose provenienti da esso, al fine di trarne un vantaggio anche temporaneo.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Il professionista delegato alla vendita dell’immobile pignorato può effettuare la pubblicità solo sui siti internet elencati nell’apposito decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 490 c.p.c..

Il fatto

Una banca ha promosso un pignoramento immobiliare nei confronti di un proprio debitore.

All’esito del procedimento di esecuzione forzata, l’immobile è stato venduto.

Il debitore, però, ha promosso opposizione agli atti esecutivi, chiedendo la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento, in quanto il professionista delegato alla vendita avrebbe pubblicizzato l’asta su un sito internet diverso rispetto a quelli elencati dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 disp. att. c.p.c..

Il Tribunale di Benevento ha rigettato l’opposizione.

Il debitore, allora, ha promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18344, pubblicata il 9 luglio 2019, ha accolto il ricorso e ha, quindi, dichiarato la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento impugnati.

Se nel provvedimento di conferimento della delega al professionista, il giudice prevede che questi individui il sito internet sul quale effettuare la pubblicità ai sensi dell’art. 490 c.p.c., il potere di scelta del medesimo è esercitabile esclusivamente nell’ambito dei siti autorizzati.

La violazione della delega che comporti l’omissione della pubblicità obbligatoria determina la nullità dell’aggiudicazione.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Con ordinanza n. 18222/2019, depositata il 05 luglio 2019, la Corte di Cassazione, sezione I Civile, ha stabilito che riguardo alla controversia dei genitori sull’affidamento dei figli, se il giudice, con decreto, ha disposto un percorso psicoterapeutico ai genitori, questo è annullabile poiché lesivo del diritto di autodeterminazione.

Il fatto

Nel caso oggetto di controversia, in primo grado e in Corte d’Appello veniva confermato l’obbligo per una madre di effettuare un percorso psicoterapeutico per oltrepassare problematiche scaturite con la figlia.

Inoltre, veniva prescritto anche alla figlia di seguire un percorso di neuropsichiatria infantile.

La madre ricorreva in Cassazione.

La pronuncia 

La Suprema Corte, ha accolto il ricorso precisando che tale percorso imposto alla madre viola gli artt. 13 e 32, comma 2, Cost., comportando un vero e proprio condizionamento del genitore.

Tale decreto giudiziale ha vincolato la libertà di autodeterminazione della madre riguardo alla cura della propria persona.

Per tale motivo il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con sentenza n. 12803/2019, depositata il 14 maggio 2019, la Corte di Cassazione, sezione II Civile, ha stabilito che i condòmini, anche senza convocare l’assemblea condominiale, hanno la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto che la società ha stipulato con il condominio.

Il fatto

Nel caso di specie, alcuni condomini hanno citato in giudizio la società appaltatrice che aveva stipulato il contratto con il condominio, per la inidoneità all’uso dell’opera da essa realizzata costituita nella sostituzione della pavimentazione delle terrazze del fabbricato o, in via subordinata, il suo rifacimento a regola d’arte, e il risarcimento del danno.

In primo grado non venne accolta la domanda di risoluzione del contratto e dell’eliminazione dei vizi, però venne condannata la società a pagare 12.000,00 Euro di risarcimento danni.

La Corte territoriale, in riforma, ha condannato la società appaltatrice al rifacimento della pavimentazione delle terrazze; al contrario, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.

La stessa Corte ha statuito che i condomini hanno la legittimazione ad agire nei confronti della società, poichè titolari esclusivi delle terrazze.

La pronuncia 

La Corte di Cassazione, ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello, precisando che la qualità di condomino è legata inscindibilmente a quella di titolare esclusivo di parte dell’edificio.

Così deciso, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società.

sciglimento contr appalto di condomino

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17124/2018, depositata in data 17 aprile 2018, ha deciso che la conduttrice della palestra deve essere condannata per il reato di disturbo alla quiete pubblica ex art. 659 c.p..

Il fatto

Il Tribunale ha condannato la conduttrice della palestra per eccessivi rumori che hanno arrecato disturbo al riposo dei condomini dove la palestra è ubicata.

Tale rumore proveniva dall’impianto di aereazione che permetteva alla musica della palestra di diffondersi nei piani alti del condominio, creando malumori e contrasti ai condomini.

La conduttrice della plaestra ha proposto ricorso per cassazione.

La pronuncia 

La Corte di Cassazione penale, a seguito di rilevamenti effettuati attraverso consulenze tecniche, ha precisato che il rumore proveniente dalla palestra supera la normale tollerabilità, quindi, oltre al superamento dei decibel, ha verificato, nel caso di specie, la diffusa capacità offensiva del rumore.

L’amministratore del condominio, per formare, ulteriormente, il convincimento del giudice, ha raccolto le numerose lamentele dei condomini, i quali hanno affermato che l’eccessivo rumore si percepiva nell’intero edificio.

Per tale motivo la Corte ha condannato la responsabile poichè ha il dovere di gestire la palestra con le relative cautele evitando di arrecare fastidi ai condomini.

In conclusione, la conduttrice della palestra è stata condannata per il reato di disturbo alla quiete pubblica.

Palestra eccessivo rumore condannata

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4322/2019, depositata in data 14 febbraio 2019, ha deciso che la modificazione della domanda, consentita dall’art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare “petitum” e “causa petendi“, sempre che la domanda risulti connessa alla vicenda dedotta in giudizio e senza che vi sia un allungamento dei termini del processo.

Il fatto

La questione è sorta tra Provincia e Comune riguardo un immobile adibito ad edificio scolastico.

La Provincia ha dedotto che il Comune avrebbe utilizzato l’immobile senza corrispondere i canoni di locazione, vantando così un diritto di credito.

L’attrice ha agito, anche in via alternativa, chiedendo la corresponsione dei suddetti canoni per indennità di occupazione sine titulo.

La pronuncia 

La Corte giudicante, partendo dal presupposto che non possono essere ammesse domande diverse da quelle che si aggiungono a quella introduttiva, precisa che sono idonee le domande modificative, purché non nuove e quindi non integrative.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12290, depositata in data 11 giugno 2019, ha affermato che il debitore va individuato al verificarsi del danno, per tale motivo, colui che acquista il bene con infiltrazioni già esistenti, non deve rispondere dei danni precedenti.

Il fatto

Il condominio ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, per Euro 1.600,00, nei confronti dell’ex proprietario di un appartamento all’interno dello stabile, poichè veniva sostenuto che i danni arrecati all’appartamento della nuova condomina erano stati causati dalla mancanza di manutenzione del manto impermeabile del soprastante solaio.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso del condominio e condannato al risarcimento danno sostenendo che, lo stesso, è custode delle parti comuni ex art. 2051 c.c..

La pronuncia 

L’ex proprietario ha sostenuto di avere ceduto l’immobile nel condominio nel 2012, e che non essendo condomino al momento della delibera dell’assemblea del 2013, ha ribadito che non è tenuto a pagare le somme ingiunte.

In conclusione, il nuovo acquirente non è tenuto a pagare per i danni che vi erano in precedenza, e che l’ex proprietario è tenuto, al contrario, al pagamento dei danni che sono stati arrecati al condominio dalla mancata manutenzione del solaio.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17590/2019, depositata il 28 giugno 2019, ha disposto che la domanda di addebito della separazione può essere introdotta con una memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c.

Il fatto

La Corte di appello ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha addebitato la separazione al marito poichè è stata ritenuta tempestiva la domanda avanzata in primo grado dall’altro coniuge, nella memoria integrativa di cui all’art. 709 c.p.c., comma 3.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinnanzi alla Corte di cassazione invocando la tardività della domanda di addebito della separazione con la memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c. invece che richiederla nel ricorso introduttivo ex art. 706.

La pronuncia 

La Corte romana ha dichiarato improcedibile il ricorso affermando che, come già ribadito da altre sentenze, è sufficiente che la volontà di un coniuge di addebitare la separazione all’altro sia ricavabile dalla lettura complessiva dell’atto.

Per tale motivo viene cristallizzato il principio secondo cui la domanda di addebito della separazione può essere introdotta, per la prima volta, con la memoria integrativa di cui all’art. 709, comma 3, c.p.c..

domanda di addebito memoria integrativa

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16405/2019, depositata il 19 giugno 2019, ha disposto che la durata del matrimonio rileva ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento.

Il fatto

Il Tribunale ha rigetto la domanda, a carico dell’ex marito, di addebito della separazione, e ha modificato la somma prevista per il mantenimento dell’ex moglie.

La Corte d’Appello ha confermato quanto statuito dal Tribunale e ha basato la decisione sul differente reddito dei due soggetti, sulla convivenza e sulla breve durata del matrimonio.

La ex moglie ha proposto ricorso per cassazione precisando che vi sono le condizioni per la separazione dal marito e la determinazione di un assegno di mantenimento.

La pronuncia 

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso addotti dalla ex moglie, in primis quello sull’addebito della separazione, poichè ricade sulla parte che chiede l’addebito per infedeltà dell’altro coniuge l’onere di provare il comportamento che lede i diritti e l’avere reso intollerabile la vita di coppia.

In secondo luogo, infondato il motivo sull’addebito della separazione poichè si basa sulla durata del matrimonio la determinazione della misura dell’assegno di mantenimento.

Per tale motivo è stato modificato l’assegno di mantenimento.

Assegno di mantenimento

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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