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La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4322/2019, depositata in data 14 febbraio 2019, ha deciso che la modificazione della domanda, consentita dall’art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare “petitum” e “causa petendi“, sempre che la domanda risulti connessa alla vicenda dedotta in giudizio e senza che vi sia un allungamento dei termini del processo.

Il fatto

La questione è sorta tra Provincia e Comune riguardo un immobile adibito ad edificio scolastico.

La Provincia ha dedotto che il Comune avrebbe utilizzato l’immobile senza corrispondere i canoni di locazione, vantando così un diritto di credito.

L’attrice ha agito, anche in via alternativa, chiedendo la corresponsione dei suddetti canoni per indennità di occupazione sine titulo.

La pronuncia 

La Corte giudicante, partendo dal presupposto che non possono essere ammesse domande diverse da quelle che si aggiungono a quella introduttiva, precisa che sono idonee le domande modificative, purché non nuove e quindi non integrative.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con l’ordinanza n. 3877, depositata in data 08 febbraio 2019, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, il coniuge che abbandona il tetto coniugale e interrompe l’erogazione dei contributi economici della famiglia, gli venga addebitata la separazione.

Il fatto

La controversia ha riguardato la separazione personale di due coniugi.

Tale vicenda, si è basata sull’abbandono del tetto coniugale da parte del marito, con conseguente richiesta, da parte della moglie, della separazione a carico dello stesso.

La richiesta di addebito della separazione, è scaturita dall’abbandono unilaterale della abitazione e dall’interruzione dei contributi economici della famiglia.

Sul punto, è stato quindi promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3877/2019, ha avvalorato il provvedimento adottato dalla Corte di Appello di Venezia, e ha convalidato l’addebito della separazione nei confronti del coniuge per i motivi che seguono: in primo luogo, l’omesso contributo economico nei confronti e per il mantenimento della famiglia, e in secondo luogo, riguardo all’abbandono del tetto coniugale.

Non è stato accolto il motivo di ricorso che ha enucleato l’avvocato, affermando che, l’uomo, ha abbandonato l’abitazione per intollerabilità della vita con la coniuge.

La Corte, con tale ordinanza, ha voluto ribadire che l’addebito della separazione è previsto sia, per l’abbandono della casa, che per l’interruzione del mantenimento familiare.

Addebito-separazione-per-abbandono-casa-coniugale-e-mantenimento


Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.