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La Corte di Cassazione con sentenza n. 56962/2018, ha superato due precedenti ed opposti orientamenti.

Il fatto ha riguardato un camionista che si è messo alla guida del proprio tir, dopo le ore 22.00, con un tasso alcolemico accertato sopra quello legale, pari a 1.5 ml per litro.

Gli Ermellini hanno deciso che, per chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, deve essere sospesa se è stata applicata la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

Se ne deduce che in tal caso, la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida spetta al Prefetto, e non al Giudice, in forza della norma generale di cui all’art. 224 cod. strada.

Studio Legale Damoli

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