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Con ordinanza n. 19155/2019, depositata il 17 luglio 2019, la Corte di Cassazione, sezione I Civile, ha stabilito che la contestazione della riproduzione informatica deve essere chiara, circostanziata ed esplicita.

Il fatto

Nel caso di specie, una donna ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del marito per farsi riconoscere, a titolo di rimborso spese straordinario, una somma pari ad Euro 2.000,00 per il pagamento delle rette del figlio all’asilo nido.

Dagli “sms” prodotti dalla donna è emerso che il padre del bambino fosse concorde con l’iscrizione presso il nido.

Il marito ha proposto ricorso per Cassazione.

La pronuncia 

I Supremi giudici hanno statuito che il Tribunale ha dato rilievo al contenuto dei messaggi telefonici dell’’impegno dell’uomo di accollarsi metà delle spese della retta dell’asilo nido.

Per tale motivo i Giudici hanno rigettato il ricorso dell’uomo.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con la sentenza n. 4/2019, la Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Brescia, ha riconosciuto come validamente effettuata la convocazione dell’assemblea di condominio avvenuta attraverso l’invio dell’avviso ad un indirizzo di posta elettronica non certificato.

Il fatto

Con sentenza n. 790/2016, il Tribunale di Brescia ha respinto in toto le richieste dell’attore e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Il soccombente ha, quindi, impugnato la predetta sentenza per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che la convocazione sarebbe avvenuta correttamente con le modalità richieste dallo stesso attore/appellante, ossia via email.

L’avviso di convocazione, invece, avrebbe dovuto essergli comunicato a mezzo PEC.

La pronuncia

Per la Corte d’Appello di Brescia è corretto ritenere che la PEC sia l’unico strumento equipollente alla raccomandata, perché solo con tale modalità, pervenendo all’amministratore la ricevuta di consegna, si ha la prova della ricezione dell’avviso predetto.

Nel caso di specie, tuttavia, è stato lo stesso condomino a richiedere la comunicazione attraverso un mezzo “informale”, quale l’email.

Ne consegue che, avendo rispettato le forme indicate dal medesimo soggetto per la convocazione dell’assemblea condominiale, non risulta necessario l’invio dell’avviso alla PEC dello stesso.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.