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Con ordinanza n. 14382/2019, depositata il 27 maggio 2019, la Corte di Cassazione, sezione III Civile, ha stabilito che è comunque responsabile il genitore assente che non ha  rispettato gli obblighi primari del figlio anche se, l’altro genitore, non ha adempiuto ai doveri di mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza.

Il fatto

Nel caso in oggetto, una figlia, quarantenne, ha citato in giudizio il padre per farsi riconoscere un risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo la violazione degli obblighi genitoriali.

Il padre ha riconosciuto la figlia fin dalla nascita.

Nel corso della vita, la figlia, è stata mantenuta esclusivamente dalla madre.

La domanda è stata accolta sia in primo che in secondo grado, riconoscendo alla figlia i danni morali e materiali.

Il padre, a seguito della decisione della Corte d’Appello, ha promosso ricorso per Cassazione.

La pronuncia 

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, non solo il genitore che convive col figlio, lo mantiene, lo educa e lo istruisce.

Per tale motivo i Giudici hanno rigettato in toto il ricorso dell’uomo e hanno liquidato i danni morali e materiali.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con ordinanza n. 19155/2019, depositata il 17 luglio 2019, la Corte di Cassazione, sezione I Civile, ha stabilito che la contestazione della riproduzione informatica deve essere chiara, circostanziata ed esplicita.

Il fatto

Nel caso di specie, una donna ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del marito per farsi riconoscere, a titolo di rimborso spese straordinario, una somma pari ad Euro 2.000,00 per il pagamento delle rette del figlio all’asilo nido.

Dagli “sms” prodotti dalla donna è emerso che il padre del bambino fosse concorde con l’iscrizione presso il nido.

Il marito ha proposto ricorso per Cassazione.

La pronuncia 

I Supremi giudici hanno statuito che il Tribunale ha dato rilievo al contenuto dei messaggi telefonici dell’’impegno dell’uomo di accollarsi metà delle spese della retta dell’asilo nido.

Per tale motivo i Giudici hanno rigettato il ricorso dell’uomo.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con un’articolata ordinanza n. 8760, la Suprema Corte di Cassazione in data 29 marzo 2019 si è espressa sull’inadempimento da parte dell’affittuario il quale, a seguito dell’impossibilità di utilizzare parte degli spazi aziendali affittati, rifiutava il pagamento del canone.

Il fatto

La società Alfa aveva concesso in affitto alla società Beta un complesso aziendale in Sardegna composto da un ristorante, bar e pizzeria, con annessa piscina e lido balneare.

Poco dopo la sottoscrizione del contratto, la società Alfa conveniva avanti al Tribunale di Tempio Pausania la società Beta per far accertare la risoluzione di diritto del contratto poiché quest’ultima non aveva pagato il canone di affitto.

Beta si costituiva in giudizio eccependo che, a seguito di un sopralluogo, i Vigili del Fuoco avevano dichiarato inagibile la struttura esterna destinata ad ospitare la discoteca e, pertanto, il mancato pagamento del canone era giustificato dall’impossibilità di utilizzare tali spazi, con conseguente danno emergente di cui Beta chiedeva il risarcimento in via riconvenzionale.

Sia il Tribunale di Tempio Pausania che la Sezione di Sassari della Corte d’Appello di Cagliari, rigettavano la domanda formulata da Alfa poiché la condotta di Beta era da ritenersi legittima a fronte dell’inadempimento della società affittante, consistente nell’aver concesso in affitto spazi non idonei all’uso previsto.

La pronuncia

La società Alfa ha quindi proposto ricorso per Cassazione in accoglimento del quale la Suprema Corte ha affermato la falsa applicazione da parte della Corte di Appello dell’art. 1460 c.c.. Tale articolo disciplina la cd. eccezione di inadempimento che, in estrema sintesi, consente a ciascun contraente di non adempiere l’obbligazione quando l’altro contraente non adempie la propria, salvo che il mancato adempimento sia contrario al principio di buona fede.

La Corte di Appello ha quindi errato nel ritenere legittimo il comportamento di Beta poiché l’inadempimento di quest’ultima era stato totale a fronte, invece, di un parziale ed economicamente poco significativo inadempimento di Alfa. Tale sproporzione tra le prestazioni ha alterato in modo significativo l’equilibrio contrattuale con conseguente violazione del principio di buona fede, qui inteso in senso oggettivo.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha affermato che il rifiuto di pagare il canone doveva essere valutato con riferimento alla possibilità per Beta di esercitare l’attività di impresa dedotta nel contratto di affitto, che non le era preclusa dall’inagibilità della discoteca, poiché la disponibilità dei locali da parte della società affittante è prestazione corollaria “ma non è essa lo scopo essenziale del contratto” di affitto di azienda.

Ordinanza n. 8760 dd. 29.03.2019

Avv. Alessandro Martini

Si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nel novembre del 2011 con una tesi in diritto tributario sulla fiscalità dei nuovi strumenti finanziari partecipativi. Ad ottobre 2012 consegue un master di secondo livello presso l’Alta scuola di studi tributari A. Berliri di Bologna e si iscrive presso l’Ordine degli Avvocati di Trento nel 2017.

Con la recentissima ordinanza n.17815/2019 pubblicata il 3 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che anche il risarcimento del cd. danno futuro deve essere integrale e non può quindi essere limitato in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

Il fatto

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, una signora era stata investita da un’autovettura e, in conseguenza del sinistro, aveva riportato lesioni con postumi invalidanti di natura permanente tali da limitarla nei quotidiani gesti della vita.

In ragione della mutata situazione di salute, la signora era stata costretta ad assumere una persona che le prestasse assistenza giornaliera non potendo fare affidamento sul marito ormai anziano.

La richiesta risarcitoria formulata nei confronti dell’assicurazione del veicolo antagonista e dei soggetti coobbligati in solido, pertanto, teneva conto anche delle spese che la signora stava affrontando e che, soprattutto, avrebbe affrontato in futuro, per permettersi un assistente personale.

Il Tribunale di Monza chiamato a decidere sulla richiesta di risarcimento riconosceva le voci di danno ad eccezione di quella relativa al danno futuro, cioè al risarcimento delle spese che la signora avrebbe di li in avanti sostenuto per lo stipendio dell’assistente.

Contro la sentenza del Tribunale la vittima formulava appello e la Corte di Milano investita del gravame, da un lato, riconosceva l’esistenza di un danno futuro, dall’altro, liquidava la descritta voce di danno nella minor misura del 40%. Tale riduzione, che non trovava alcuna motivazione nel testo della sentenza, pareva potersi giustificare sulla base della percentuale di invalidità permanente accertata in capo alla vittima, pari appunto al 40%.

La pronuncia

La signora proponeva quindi ricorso per Cassazione lamentando l’illegittimità della riduzione, poiché contraria al principio dell’integrale risarcimento del danno, nonché – come accennato – l’assenza di qualsivoglia motivazione a sostegno della riduzione applicata.

La Corte, in accoglimento dei motivi di ricorso, ha ribadito il principio di integrale risarcibilità del danno anche con riferimento al danno futuro ed ha affermato il seguente principio di diritto:

il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’art. 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato“.

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Avv. Alessandro Martini

Si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nel novembre del 2011 con una tesi in diritto tributario sulla fiscalità dei nuovi strumenti finanziari partecipativi. Ad ottobre 2012 consegue un master di secondo livello presso l’Alta scuola di studi tributari A. Berliri di Bologna e si iscrive presso l’Ordine degli Avvocati di Trento nel 2017.

Con ordinanza n. 18222/2019, depositata il 05 luglio 2019, la Corte di Cassazione, sezione I Civile, ha stabilito che riguardo alla controversia dei genitori sull’affidamento dei figli, se il giudice, con decreto, ha disposto un percorso psicoterapeutico ai genitori, questo è annullabile poiché lesivo del diritto di autodeterminazione.

Il fatto

Nel caso oggetto di controversia, in primo grado e in Corte d’Appello veniva confermato l’obbligo per una madre di effettuare un percorso psicoterapeutico per oltrepassare problematiche scaturite con la figlia.

Inoltre, veniva prescritto anche alla figlia di seguire un percorso di neuropsichiatria infantile.

La madre ricorreva in Cassazione.

La pronuncia 

La Suprema Corte, ha accolto il ricorso precisando che tale percorso imposto alla madre viola gli artt. 13 e 32, comma 2, Cost., comportando un vero e proprio condizionamento del genitore.

Tale decreto giudiziale ha vincolato la libertà di autodeterminazione della madre riguardo alla cura della propria persona.

Per tale motivo il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con ordinanza n. 17658/2019, depositata il 02 luglio 2019, la Corte di Cassazione, sezione III Civile, ha stabilito che in caso di sinistro stradale è esclusa la responsabilità della Provincia se la segnaletica è presente e conforme in base alle norme di legge.

Il fatto

Il caso in questione riguarda una signora che mentre conduceva il proprio scooter è caduta dopo aver perso il controllo dello stesso in una curva.

La stessa ha citato in giudizio la Provincia precisando che, la sua caduta, è stata causata da una mal segnalazione della curva.

Il Tribunale, in seguito alla c.t.u., ha affermato che tale curva non necessitava di altra segnaletica oltre quella che era già presente, poichè non era particolarmente pericolosa.

Così confermato in Corte d’appello, la conducente del ciclomotore ha proposto ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

La pronuncia 

La Corte romana non ha accolto i motivi fatti valere dalla ricorrente, in particolare quello riguardante la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ormai costante la giurisprudenza che presume responsabile l’Ente solo in casi di pericolo che hanno ad oggetto la strada o le sue pertinenze, salvo che venga data la prova dell’imprevedibilità del danno.

Inoltre è interrotto il nesso di causalità tra il pericolo che si viene a creare, e il sinistro stradale, quando l’Ente ha ottemperato diligentemente al suo dovere di apposizione della segnaletica.

In conclusione, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Segnali stradali incidenti

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4322/2019, depositata in data 14 febbraio 2019, ha deciso che la modificazione della domanda, consentita dall’art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare “petitum” e “causa petendi“, sempre che la domanda risulti connessa alla vicenda dedotta in giudizio e senza che vi sia un allungamento dei termini del processo.

Il fatto

La questione è sorta tra Provincia e Comune riguardo un immobile adibito ad edificio scolastico.

La Provincia ha dedotto che il Comune avrebbe utilizzato l’immobile senza corrispondere i canoni di locazione, vantando così un diritto di credito.

L’attrice ha agito, anche in via alternativa, chiedendo la corresponsione dei suddetti canoni per indennità di occupazione sine titulo.

La pronuncia 

La Corte giudicante, partendo dal presupposto che non possono essere ammesse domande diverse da quelle che si aggiungono a quella introduttiva, precisa che sono idonee le domande modificative, purché non nuove e quindi non integrative.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16405/2019, depositata il 19 giugno 2019, ha disposto che la durata del matrimonio rileva ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento.

Il fatto

Il Tribunale ha rigetto la domanda, a carico dell’ex marito, di addebito della separazione, e ha modificato la somma prevista per il mantenimento dell’ex moglie.

La Corte d’Appello ha confermato quanto statuito dal Tribunale e ha basato la decisione sul differente reddito dei due soggetti, sulla convivenza e sulla breve durata del matrimonio.

La ex moglie ha proposto ricorso per cassazione precisando che vi sono le condizioni per la separazione dal marito e la determinazione di un assegno di mantenimento.

La pronuncia 

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso addotti dalla ex moglie, in primis quello sull’addebito della separazione, poichè ricade sulla parte che chiede l’addebito per infedeltà dell’altro coniuge l’onere di provare il comportamento che lede i diritti e l’avere reso intollerabile la vita di coppia.

In secondo luogo, infondato il motivo sull’addebito della separazione poichè si basa sulla durata del matrimonio la determinazione della misura dell’assegno di mantenimento.

Per tale motivo è stato modificato l’assegno di mantenimento.

Assegno di mantenimento

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13830/2019, depositata il 22 maggio 2019, ha “assolto” la Banca che, al momento dell’indebito prelievo, non ha verificato la corrispondenza tra effettivo prenditore e titolare del conto corrente attraverso le firme.

Il fatto

Il tentativo di truffa è stato orchestrato da un anziano signore, il quale, omonimo del nipote, ha prelevato 10 milioni delle vecchie lire dal conto corrente.

Con un assegno, si è presentato presso lo Banca e, la stessa, senza controllo delle firme, ha pagato all’anziano la somma di denaro credendo fosse l’effettivo titolare del conto.

Il nipote, ha deciso di promuovere azione giudiziaria contro la Banca e di chiedere un importante risarcimento danni.

La pronuncia 

La Cassazione, sulle ombre delle decisioni prese dal Tribunale prima, e dalla Corte d’Appello poi, ha deciso che il tentativo di truffa messo in atto dal nipote e dal nonno, fosse più grave rispetto al mancato controllo delle firme che la Banca è obbligata a fare, che in tal caso ha omesso.

Per tale motivo il ricorso è stato rigettato.

Banca mancato controllo firme

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con ordinanza n. 14382/19, depositata il 27 maggio 2019, ha statuito che il padre che ha fatto mancare il contributo economico e il proprio sostegno alla figlia, procurandole problematiche a livello morale e materiale, deve risarcire il danno.

Il fatto

La figlia, a seguito della separazione dei genitori, accusa il padre di aver violato i diritti di mantenimento, educazione e istruzione.

Lo stesso padre afferma di essere stato un padre assente dopo che è stato citato in Tribunale dalla ex compagna.

La figlia sostiene che, il padre, non ha prestato attenzione alle problematiche di relazione e comportamentali, senza porvi alcun rimedio.

La pronuncia 

La Cassazione, a seguito della disamina dei fatti, ha affermato che le colpe del padre sono palesi con le conseguenti ripercussioni sullo stato di salute della figlia.

L’obbligo di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza gravano su entrambi i genitori.

In definitiva è stato accertato da parte dei giudici della Suprema Corte di Cassazione il pregiudizio morale e il pregiudizio all’integrità psichica subiti dalla ragazza e il conseguente diritto di essere risarcita dal padre, che dovrà versare la cifra di oltre 66mila euro.

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 Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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