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La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27927/2019, depositata il 25 giugno 2019, ha statuito che l’indifferenza riposta nell’acquisto di un cellulare, da parte di un soggetto, non esclude i profili del reato di ricettazione.

Il fatto

Il Tribunale ha condannato una persona che, recatosi presso un mercatino dell’usato, ha acquistato un telefono cellulare senza prima premurarsi della natura illecita del bene.

La Corte d’Appello ha confermato quanto deciso in primo grado in realzione al delitto di ricettazione.

L’imputato ha, così, proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione della legge penale in relazione all’elemento soggettivo di tale delitto in assenza dei requisiti del dolo eventuale nell’acquisto di uno smartphone effettuato con mera indifferenza.

Altro motivo addotto, riguarda l’accertamento dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione desunto dall’uso della scheda simintestata all’imputato.

Come ultimo motivo, il vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche, motivato con l’assenza di segnali di resipiscenza.

La pronuncia 

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati il primo e secondo motivo di ricorso, poichè afferma che l’imputato, che è stato trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e non viene provata l’origine del possesso, risponde del delitto di ricettazione; questo perchè, l’assenza di giustificazione, costituisce prova della conoscenza dell’illecita provenienza della res.

Il dolo di ricettazione si atteggia nel dolo eventuale quando, il soggetto agente, accetta consapevolmente il rischio che la cosa acquistata sia di illecita provenienza.

Per tali motivi, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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L’imprudenza ed il comportamento non conforme a diligenza di un pedone comporta l’attribuzione di un concorso di colpa in capo al medesimo nella causazione di un sinistro e, di conseguenza, una diminuzione del risarcimento allo stesso spettante.

Il fatto

Nel febbraio 2012, un signore ha attraversato una strada, posta all’interno di un centro abitato, a doppio senso di marcia, al di fuori delle strisce pedonali.

In quell’istante, è sopraggiunto un furgoncino che, accidentalmente, ha urtato il passante.

Quest’ultimo, caduto a terra, è stato immediatamente soccorso dall’automobilista e trasportato nel più vicino nosocomio.

Dopo alcune settimane, l’uomo è morto per complicanze cliniche.

Il guidatore del furgoncino è stato condannato, dal Tribunale di Monza, a quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo ed al risarcimento dei danni nei confronti dei familiari del defunto, tenuto conto tuttavia del concorso di colpa del pedone.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano.

I parenti della vittima, allora, hanno promosso ricorso per cassazione, perché pur essendo vero che l’attraversamento è avvenuto fuori dalle strisce pedonali, il sinistro è accaduto in prossimità delle stesse. Inoltre, la vittima ha attraversato, rispetto al senso di marcia del veicolo, da sinistra verso destra, favorendo la percezione della sua presenza da parte dell’automobilista.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23251, depositata il 28 maggio 2019, ha rigettato il ricorso perché infondato.

Nel caso di specie, infatti, è emerso che la persona offesa ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e che, prima di essere investita, non ha prestato alcuna attenzione al sopraggiungere di veicoli.

Il comportamento dei pedoni è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, per evitare situazioni di pericolo sia per la circolazione stradale, sia per la propria incolumità.

La condotta del pedone, quindi, non conforme a diligenza comporta correttamente l’attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, con sentenza n. 22080/19, depositata il 21 maggio 2019, ha statuito che il comportamento dell’automobilista alla guida non è da ritenersi punibile poichè il superamento della soglia di punibilità è ridotta, non ha posto in essere manovre pericolose e ha guidato durante la notte senza traffico.

Il fatto

Un automobilista tedesco ha percorso una strada extraurbana e, in seguito ad un controllo della polizia stradale, è risultato avere un grado alcolemico poco al di sopra del limite legale.

Il tasso alcolemico rilevato è di 0,82 grammi per litro.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello poi, hanno convenuto sulla punibilità del soggetto.

La pronuncia 

La Cassazione, invero, ha ritenuto non punibile l’automobilista, poichè il comportamento posto in essere è stato ritenuto di lieve entità dato che lo stesso era incensurato e senza carichi pendenti per fatti diversi.

Inoltre, è stato ritenuto lieve la circostanza del superamento di pochi grammi per litro, non è stata posta alcun tipo di manovra pericolosa per altri automobilisti e guidava in assenza di traffico e alle quattro della mattina.

Per rafforzare la decisione, gli Ermellini, hanno indicato che sul verbale non era stata annotato alcun tipo di violazione di norme del Codice della Strada.

Per tale motivo la Corte ha sancito la non punibilità dell’automobilista ex art. 131 bis cod. pen..

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 Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, con sentenza n. 20527/19, depositata il 13 maggio 2019, ha affrontato il delicato aspetto della privacy e del concetto di sicurezza.

Il fatto

Il reato ascritto agli imputati è quello di violenza privata, disciplinato dall’art. 610 c.p.

Coloro che hanno installato le telecamere hanno obbligato gli abitanti del quartiere a cambiare lo stile di vita, limitando la libertà di movimento, poichè sul muro della propria abitazione avevano montato una telecamera che punta sul passaggio pubblico.

Le videoriprese, dove sono ben note e riconoscibili le persone, comportano un trattamento di dati personali.

La pronuncia 

Per cui, se il soggetto privato vuole tenere sotto controllo le aree limitrofe alla propria abitazione, deve obbligatoriamente applicare il cartello di informazione, per far capire ai passanti che la zona è videosorvegliata.

Quindi, tale attività di registrazione potrà essere effettuata anche senza il consenso degli interessati.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La costituzione di parte civile, esercitata nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti in sede di indagini preliminari, oltre a subire le preclusioni di cui all’articolo 444, comma 2, c.p.p. risulta illegittima se avviene nella specifica udienza di cui all’articolo 447 c.p.p..
La ratio della predetta, difatti, è quella di vagliare la conformità e l’adeguatezza dell’accordo raggiunto tra pubblico ministero ed imputato, a nulla rilevando i profili privatistici di risarcimento del danno fondanti la costituzione della parte eventuale all’interno del processo penale.
Neppure, se erroneamente lasciata costituire, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese sostenute dovendosi ritenere, l’ultima parte del comma 2 dell’articolo 444 c.p.p., relativa ad una costituzione avvenuta antecedentemente alla formazione dell’accordo tra PM e imputato non potendosi porre, a carico del secondo, un atto processualmente inutile e superfluo come la costituzione di parte civile in sede d’udienza ex 447 c.p.p.

Il fatto

In data 29 novembre 2016, il Gip del Tribunale di Catania applicava all’imputato la pena, concordata a norma dell’articolo 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 609 undeces c.p. (adescamento di minori).
Con la suddetta sentenza il giudicante condannava l’imputato, altresì, al pagamento delle spese processuali per l’avvenuta costituzione di parte civile nella specifica udienza ex 447 c.p.p.
L’imputato proponeva ricorso alla Suprema Corte lamentando, quale unico motivo di doglianza, l’erronea condanna al pagamento delle suddette spese processuali per la costituzione della parte eventuale in tale sede ritenendo illegittima la statuizione del giudice catanese.

La pronuncia

Il ricorso appare fondato.
Il ragionamento dei giudici romani prende abbrivio dall’analisi dell’ultima parte del comma 2° dell’articolo 444 c.p.p. per il quale “se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda. L’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che non ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale”.
La suddetta disposizione viene recepita in ossequio alla granitica decisione della Corte Cost. n. 443 del 1990 che dichiarava illegittimo l’articolo 444 c.p.p. nella parte in cui non riteneva di dover ristorare il danneggiato, legittimamente costituitosi parte civile all’interno di un procedimento definito, successivamente, con l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
La Corte Costituzionale, dando rilievo al dettato di cui all’odierno art. 79 c.p.p. per il quale “La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484” pone l’accento su un momento costitutivo in cui il danneggiato da reato, attraverso la costituzione, permane nell’aspettativa legittima di un concreto esercizio del suo diritto al risarcimento del danno subito o alle restituzioni.
Un errore di “tempismo”, pertanto, quello della costituzione avvenuta all’udienza ex 447 c.p.p. in quanto il danneggiato, «conoscendo in partenza l’oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l’accoglibilità della richiesta di applicazione della pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile» (in tal senso Cass. Pen. Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv. 241356).
Trovava anche nel caso di specie applicazione il principio per cui all’udienza fissata in sede di indagini preliminari ex 447 c.p.p. non è consentita la costituzione di parte civile in quanto essa risulterebbe atto processualmente superfluo: se la richiesta concordata tra PM ed imputato fosse accolta, difatti, il gip non potrebbe pronunciarsi sulla questione civile mentre, se l’accordo avesse esito negativo, il danneggiato da reato potrebbe comunque costituirsi alla successiva udienza preliminare o antecedentemente all’apertura del dibattimento.
Dal principio sopra espresso consegue che l’errata costituzione non dia diritto al danneggiato per la restituzione delle spese sostenute essendo queste, giocoforza, ricollegate alla legittimità della costituzione stessa.
Per la Suprema Corte, in conclusione, non può essere posto a carico dell’imputato, anche in termini di costi e di spese sostenute, un atto processualmente inutile e privo di efficacia, illegittimo in quanto assolutamente ininfluente nella specifica udienza in questione.

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Avv. Giorgio Crepaldi

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Rovigo. È cultore della materia in Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Ferrara.

La Sezione Terza Penale, della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5788/2017, depositata in data 07 febbraio 2018, ha statuito che, in caso di assenza di rischi per la salute dei consumatori, non è necessaria la confisca se, sull’etichetta delle bottiglie di vino, compare la denominazione d’origine protetta ed è priva del trattamento a cui è stato sottoposto.

Il fatto

Il Tribunale ha condannato una azienda agricola al pagamento di una sanzione per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ex art. 517 c.p.

Inoltre, con sentenza, ha disposto il dissequestro di un quantitativo di bottiglie che erano state confiscate per etichette equivoche.

Le bottiglie di vino erano da intendersi intrinsecamente criminose, poiché erano prive di indicazioni riguardo al trattamento e sprovviste dell’origine del prodotto.

La pronuncia 

Quanto sollevato dal ricorrente è stata la natura “intrinsecamente criminosa” del bene, poiché non vi era indicazioni sui trattamenti ai quali era stato sottoposto.

Il reato, ha ad oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e protegge l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta.

La sentenza impugnata ha dato atto che le bottiglie non contenevano sostanze alimentari nocive per la salute del consumatore, e che pertanto l’illecito contestato riguardava unicamente la corrispondenza tra le bottiglie di vino messe in commercio e la denominazione di origine indicata sulla confezione.

Etichette vino no confisca per bottoglie non nocive

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Sezione quinta, della Corte di Cassazione Penale, ha dichiarato, con la sentenza n. 8736/2018, l’idoneità, dello screenshot, ad essere utilizzato in giudizio come prova documentale, senza necessità di avvalersi della procedura di accertamento tecnico irripetibile.

Il fatto

Il direttore di una testata giornalistica, in primo grado, è stato condannato per diffamazione, poichè ha pubblicato alcuni articoli, offendendo la reputazione di un politico, questo, basato su una prova decisiva costituita da una copia cartacea delle schermate telematiche del sito internet.

Il Giudice dell’appello, ha ritenuto non attendibile la prova documentale dello screenshot, perchè non autenticata da un Notaio, annullando, così, la condanna.

La pronuncia

Proposto ricorso in Cassazione, gli Ermellini hanno confermato le veridicità e la bontà della prova documentale, lo screenshot, precisando che tutti i dati informatici che vi sono in un computer sono prove documentali e non è necessaria alcuna garanzia.

Di talchè, ogni documento acquisito liberamente è utilizzabile, sarà poi il Giudice a valutare l’attendibilità o meno della prova.

La Cassazione ha ricondotto lo screenshot nel novero delle prove documentali disciplinate dall’art. 234 c.p.p., precisando che, in nessun caso, per acquisire determinati dati, è necessario l’accertamento tecnico irripetibile ma può bastare una operazione meccanica che non vada ad alterare il contenuto dei dati.

Scheenshot valido come prova documentale

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con la sentenza n. 2905/2019, pubblicata il 22 gennaio 2019, la Quinta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un uomo per essere entrato senza autorizzazione nell’account Facebook della moglie.

Il fatto

Un signore ha fatto accesso al profilo del noto social network della consorte, utilizzando il nome utente e la password comunicatele dalla stessa molto tempo prima.

Così facendo, ha scoperto una chat intrattenuta dalla coniuge con un altro uomo, l’ha fotografata e ha cambiato la password d’accesso.

In seguito, ha utilizzato le schermate riproducenti quelle conversazioni nel giudizio di separazione personale.

Dapprima il Tribunale di Palermo e, in secondo grado, la Corte d’Appello della medesima città, hanno condannato il marito per il reato di cui all’art. 615 ter c.p., “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico“, per aver violato la privacy della moglie senza la sua autorizzazione.

L’imputato ha proposto, quindi, ricorso per cassazione, lamentando la non applicabilità al caso di specie della norma predetta, essendo la password stata comunicata al compagno dalla stessa consorte.

La pronuncia

I giudici del Palazzaccio hanno dichiarato inammissibile il ricorso.

La circostanza che la coniuge avesse fornito le credenziali del proprio account social al marito, realizzando così un’implicita autorizzazione verso lo stesso, non ha escluso il carattere abusivo degli accessi.

Mediante questi ultimi, infatti, si è ottenuto un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alios, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate e finanche l’estromissione dall’account Facebook della titolare del profilo e l’impossibilità di accedervi“.

Studio Legale Damoli

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