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Per poter fruire dei benefici “prima casa”, l’acquirente deve poter dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Il fatto

Un soggetto è proprietario di due immobili siti nel medesimo Comune.

Il primo, nel quale vive, è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

Il secondo, che è invece concesso in locazione, è stato acquistato senza fruire di queste agevolazioni fiscali.

Egli decide di vendere la propria abitazione e di comprarne un’altra, sempre nel medesimo Comune.

A suo parere, quest’ultima può essere acquistata fruendo nuovamente delle agevolazioni “prima casa”.

Infatti, la recentissima giurisprudenza della Cassazione sostiene che dette agevolazioni debbano essere estese anche a chi è proprietario di un immobile già concesso in locazione, sito nel medesimo luogo, in quanto sottoposto ad un vincolo giuridico che rende tale alloggio giuridicamente inidoneo ad essere abitato.

La pronuncia

L’Agenzia delle Entrate è, però, di parere contrario rispetto a quello della Suprema Corte.

Per poter fruire di queste agevolazioni fiscali, la normativa impone il rispetto di tre condizioni:

  1. che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
  2. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, ad alcun titolo, di altra casa situata nello stesso Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  3. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, ad alcun titolo, di altro immobile nel territorio nazionale acquistato con la medesima agevolazione.

È necessario, pertanto, che il secondo immobile eventualmente posseduto sia assolutamente inidoneo all’uso abitativo.

L’indisponibilità giuridica dovuta al contratto di locazione, tuttavia, non corrisponde a tale concetto di inidoneità.

Di conseguenza, l’agevolazione prima casa non può essere applicata al caso di specie.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

 

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso.

Di conseguenza, quanto più è possibile prevedere il danno e lo stesso è superabile attraverso l’adozione di cautele normalmente attese, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Il fatto

Un motociclista aveva citato in giudizio il competente Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro dovuto alla presenza sul manto stradale di una buca non visibile.

I giudici del merito, sia in primo sia in secondo grado, avevano però rigettato la sua domanda perché la predetta buca era correttamente segnalata.

Egli aveva, allora, promosso ricorso per cassazione, ritenendo che la Pubblica Amministrazione non avesse fornito la prova del caso fortuito, necessaria per escludere la propria responsabilità.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato.

È stato accertato, infatti, che il danneggiato conoscesse la situazione dei luoghi.

Inoltre, la situazione di dissesto della strada era ampiamente visibile, essendovi sul posto idonea segnaletica stradale.

Di conseguenza, il sinistro è stato correttamente ricondotto alla sua responsabilità esclusiva.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Va esclusa la responsabilità dell’Ente custode allorché i danni conseguenti ad una caduta siano ascrivibili unicamente al danneggiato.

Il fatto

Un signore che stava camminando di notte, su una strada illuminata, assieme ad alcuni amici, guardando le vetrine dei negozi, è inciampato su un tombino che creava un leggero avvallamento del manto stradale.

Egli ha, dunque, citato in giudizio il Comune custode di detta strada, per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Le sue domande, tuttavia, sono rigettate sia in primo grado, sia in appello.

Ha, allora, promosso ricorso per cassazione, ritenendo che l’incidente fosse causato dall’anomalia della strada pubblica, avente da sola potenzialità lesiva idonea a cagionare l’evento.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 25436, pubblicata il 10 ottobre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

In materia di responsabilità da cose in custodia, la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi:

  1. il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia opera in termini oggettivi;
  2. il danneggiato ha solo l’onere di provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno;
  3. il custode ha l’onere della prova liberatoria del caso fortuito;
  4. il caso fortuito è da intendersi da un punto di vista oggettivo, senza alcuna rilevanza della diligenza del custode;
  5. le modifiche improvvise della struttura della cosa divengono, col trascorrere del tempo, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere.

Nel caso in esame, la disattenzione del passante ha di per sé il nesso eziologico tra cosa e danno e, quindi, escluso ogni responsabilità del Comune.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Con la recentissima ordinanza n.17815/2019 pubblicata il 3 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che anche il risarcimento del cd. danno futuro deve essere integrale e non può quindi essere limitato in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

Il fatto

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, una signora era stata investita da un’autovettura e, in conseguenza del sinistro, aveva riportato lesioni con postumi invalidanti di natura permanente tali da limitarla nei quotidiani gesti della vita.

In ragione della mutata situazione di salute, la signora era stata costretta ad assumere una persona che le prestasse assistenza giornaliera non potendo fare affidamento sul marito ormai anziano.

La richiesta risarcitoria formulata nei confronti dell’assicurazione del veicolo antagonista e dei soggetti coobbligati in solido, pertanto, teneva conto anche delle spese che la signora stava affrontando e che, soprattutto, avrebbe affrontato in futuro, per permettersi un assistente personale.

Il Tribunale di Monza chiamato a decidere sulla richiesta di risarcimento riconosceva le voci di danno ad eccezione di quella relativa al danno futuro, cioè al risarcimento delle spese che la signora avrebbe di li in avanti sostenuto per lo stipendio dell’assistente.

Contro la sentenza del Tribunale la vittima formulava appello e la Corte di Milano investita del gravame, da un lato, riconosceva l’esistenza di un danno futuro, dall’altro, liquidava la descritta voce di danno nella minor misura del 40%. Tale riduzione, che non trovava alcuna motivazione nel testo della sentenza, pareva potersi giustificare sulla base della percentuale di invalidità permanente accertata in capo alla vittima, pari appunto al 40%.

La pronuncia

La signora proponeva quindi ricorso per Cassazione lamentando l’illegittimità della riduzione, poiché contraria al principio dell’integrale risarcimento del danno, nonché – come accennato – l’assenza di qualsivoglia motivazione a sostegno della riduzione applicata.

La Corte, in accoglimento dei motivi di ricorso, ha ribadito il principio di integrale risarcibilità del danno anche con riferimento al danno futuro ed ha affermato il seguente principio di diritto:

il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’art. 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato“.

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Avv. Alessandro Martini

Si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nel novembre del 2011 con una tesi in diritto tributario sulla fiscalità dei nuovi strumenti finanziari partecipativi. Ad ottobre 2012 consegue un master di secondo livello presso l’Alta scuola di studi tributari A. Berliri di Bologna e si iscrive presso l’Ordine degli Avvocati di Trento nel 2017.

Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Il fatto

A seguito di un incidente stradale tra un ciclomotore ed un autocarro, il conducente del primo ha citato in giudizio il conducente del secondo per ottenere il risarcimento dei danni patiti, comprensivi della perdita della capacità lavorativa specifica riportata.

Sia in primo grado, sia in appello, i giudici di merito hanno accolto le sue richieste, condannando controparte a risarcirgli il danno, ma hanno accertato nei suoi confronti un concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale, che ha comportato la riduzione proporzionale (nella misura del 50%) dell’importo spettantegli.

Il motociclista, allora, ha promosso ricorso per cassazione, ritenendo che l’invasione della corsia di marcia opposta fosse sempre vietata e pertanto non potesse mai sussistere la corresponsabilità dei conducenti dei contrapposti veicoli.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 18917, pubblicata il 15 luglio 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando dunque la sentenza di secondo grado.

La Corte d’Appello, in particolare, ha correttamente accertato la sussistenza di una condotta colposa in capo ad entrambi: al conducente del ciclomotore, per non aver tenuto la destra e per non aver moderato la velocità; al conducente dell’autocarro, per non aver a sua volta moderato la velocità e per aver parzialmente, in corrispondenza della curva, invaso la corsia avversaria.

Sono stati, pertanto, ritenuti entrambi responsabili nella misura del 50%, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento per una diversa ripartizione del concorso di colpa.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

L’imprudenza ed il comportamento non conforme a diligenza di un pedone comporta l’attribuzione di un concorso di colpa in capo al medesimo nella causazione di un sinistro e, di conseguenza, una diminuzione del risarcimento allo stesso spettante.

Il fatto

Nel febbraio 2012, un signore ha attraversato una strada, posta all’interno di un centro abitato, a doppio senso di marcia, al di fuori delle strisce pedonali.

In quell’istante, è sopraggiunto un furgoncino che, accidentalmente, ha urtato il passante.

Quest’ultimo, caduto a terra, è stato immediatamente soccorso dall’automobilista e trasportato nel più vicino nosocomio.

Dopo alcune settimane, l’uomo è morto per complicanze cliniche.

Il guidatore del furgoncino è stato condannato, dal Tribunale di Monza, a quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo ed al risarcimento dei danni nei confronti dei familiari del defunto, tenuto conto tuttavia del concorso di colpa del pedone.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano.

I parenti della vittima, allora, hanno promosso ricorso per cassazione, perché pur essendo vero che l’attraversamento è avvenuto fuori dalle strisce pedonali, il sinistro è accaduto in prossimità delle stesse. Inoltre, la vittima ha attraversato, rispetto al senso di marcia del veicolo, da sinistra verso destra, favorendo la percezione della sua presenza da parte dell’automobilista.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23251, depositata il 28 maggio 2019, ha rigettato il ricorso perché infondato.

Nel caso di specie, infatti, è emerso che la persona offesa ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e che, prima di essere investita, non ha prestato alcuna attenzione al sopraggiungere di veicoli.

Il comportamento dei pedoni è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, per evitare situazioni di pericolo sia per la circolazione stradale, sia per la propria incolumità.

La condotta del pedone, quindi, non conforme a diligenza comporta correttamente l’attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Nell’ipotesi in cui un motociclista collida con un cassonetto posto al margine della carreggiata ma sporgente sulla propria corsia di marcia, egli potrà richiedere il risarcimento dei danni, in via solidale, sia all’ente pubblico proprietario della strada, sia alla società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, in quanto proprietaria del cassonetto.

Il fatto

Un motociclista, percorrendo una via del Comune di Nuoro, incrociando un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, si è accostato in prossimità del margine destro della carreggiata e ha urtato la spalla ed il braccio destri contro un cassonetto per la raccolta rifiuti ivi posizionato, cadendo rovinosamente a terra.

Detto cassonetto è risultato, poi, privo della prescritta segnaletica orizzontale, in posizione obliqua sulla striscia di margine della carreggiata e sporgente di 40/50 cm sulla corsia di marcia percorsa dal danneggiato.

Quest’ultimo, quindi, ha citato in giudizio sia il Comune, quale proprietario della strada, sia la società concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, avente la responsabilità diretta e la custodia dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Il Tribunale di Nuoro, in primo grado, ha accolto la domanda solo nei confronti della citata società, non avendo ravvisato alcuna responsabilità nei confronti dell’ente pubblico, e l’ha di conseguenza condannata al risarcimento dei danni in favore del motociclista.

La Corte d’Appello di Cagliari, invece, in secondo grado, ha dichiarato che il sinistro è avvenuto per responsabilità concorrente del Comune e della società addetta alla raccolta dei rifiuti e che all’evento ha concorso pure il motociclista, in misura pari al 50%.

La Pubblica Amministrazione ha, allora, promosso ricorso per cassazione, ritenendo di non avere alcuna responsabilità in quanto il danno non sarebbe stato provocato dalla strada, bensì dal cassonetto dei rifiuti, la cui custodia non sarebbe di propria competenza.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15860, depositata il 3 giugno 2019, ha rigettato il ricorso perché infondato.

Ha precisato come, nel caso in esame, sussistesse la corresponsabilità, al 50%, tra il motociclista, da un lato, e il Comune e la società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dall’altro.

Tale situazione, infine, configura una responsabilità ex art. 2051 c.c. e non ex art. 2043 c.c..

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.