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Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 387/2019, depositata il giorno 08 maggio 2019, ha condannato un legale rappresentante di una azienda agricola a 6 mesi di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa per avere alterato il vino “Barolo”.

Il fatto

L’operazione è stata posta in essere vinificando delle uve Nebbiolo fuori dal territorio di origine previsto dal disciplinare di produzione.

I controlli effettuati dai NAS, hanno portato alla luce che il titolare dell’azienda agricola vinificava, invecchiava e imbottigliava, non nella azienda del cognato, che si trovava in Barolo, come aveva dichiarato, bensì fuori dai confini del territorio autorizzato.

La pronuncia 

Il Giudice ha ritenuto di condannare l’imputato, poichè nessun motivo fatto valere dalla parte era in grado di sconfessare quanto orchestrato.

Il vino Barolo è stato classificato come denominazione di origine ed il Giudice è partito da questo assunto per applicare l’art. 517 quater c.p..

Il D.M. 17 aprile 2015, all’art. 5, afferma che “le operazioni di vinificazione ed invecchiamento devono essere effettuate nella zona delimitata dall’art 3”.

Per tale motivo è stato applicato l’art. 517 quater c.p., poichè la rilevanza penale della contraffazione, dell’alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, non richiede l’idoneità delle indicazioni ingannevoli che portano il consumatore ad essere indotto in errore.

Con la sentenza dovranno essere confiscati e distrutti 258 ettolitri di vino e 692 bottiglie di vino falsamente attestato Barolo DOCG.

 Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Il T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 684, depositata in data 8 maggio 2019, ha stabilito che il reimpianto di un nuovo vigneto va qualificato come movimento di terra pertinente ad attività agricola non vincolato al rilascio di un titolo abilitativo, qualora ciò non comporti un’alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Il fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento del Comune di Carmignano che richiedeva il permesso di costruire per l’esecuzione di interventi di sbancamento di notevole entità su un terreno agricolo, lavori che erano tali da alterare la morfologia del terreno in modo irreversibile.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La pronuncia

Il TAR Toscana, richiamandosi ad un precedente giurisprudenziale del TAR Veneto 2015, ha affermato che il reimpianto di un nuovo vigneto in sostituzione di quello precedente rimasto improduttivo va qualificato come movimento di terra pertinente ad attività agricola e non soggetto al previo rilascio di autorizzazione paesaggistica o titolo edilizio, a condizione che non venga alterato in modo permanente lo stato dei luoghi.

Nel caso di specie lo sbancamento del terreno effettuato dalla società ricorrente per il reimpianto del nuovo vigneto non altera la morfologia del terreno in modo irreversibile, essendo strettamente pertinente all’esercizio dell’attività agricola e pertanto non necessita del rilascio del titolo autorizzativo.

TAR Toscana 684_2019 vigneto

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

È configurabile il reato di frode nell’esercizio del commercio, previsto e punito dall’art. 515 c.p., qualora si riscontri la diversa composizione del vino detenuto per il commercio rispetto a quanto indicato nelle etichette apposte sul resto delle bottiglie.

Il fatto

Ad un produttore di vino è stato sequestrato un ingente carico di bottiglie di vino e di etichette, destinato al mercato danese.

Dalle indagini effettuate, infatti, è emerso che in quelle bottiglie non fossero presenti le uve corvina, croatina e rondinella, contrariamente a quanto risultante dalle indicazioni presenti sulle etichette apposte sul retro delle bottiglie relativamente alla composizione del vino.

I consumatori sarebbero stati tratti in inganno sulle caratteristiche di provenienza dei vini, aventi una composizione differente rispetto a quella riportata sulle etichette.

Il Tribunale di Verona ha ascritto al produttore il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, ex art. 517 quater c.p..

L’imprenditore ha promosso ricorso per cassazione avverso il diniego di riesame del decreto di sequestro preventivo perché i fatti contestati non avrebbero potuto rientrare nella predetta norma incriminatrice. Il prodotto sequestrato, infatti, sarebbe privo di IGP e DOC.

La pronuncia

Con la sentenza n. 2354, pubblicata il 23 marzo 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato.

Nonostante la non configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all’art. 517 quater c.p. (il quale sarebbe integrato da condotte di contraffazione o alterazione dei segni distintivi di origine geografica e da quelle di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti con segni mendaci), la fattispecie concreta è di certo riconducibile al tentativo di frode nell’esercizio del commercio, previsto e punito dall’art. 515 c.p..

Di conseguenza, il sequestro è comunque legittimo, essendo potere del giudice cautelare la riqualificazione del fatto di reato.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

La Sezione Terza Penale, della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5788/2017, depositata in data 07 febbraio 2018, ha statuito che, in caso di assenza di rischi per la salute dei consumatori, non è necessaria la confisca se, sull’etichetta delle bottiglie di vino, compare la denominazione d’origine protetta ed è priva del trattamento a cui è stato sottoposto.

Il fatto

Il Tribunale ha condannato una azienda agricola al pagamento di una sanzione per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ex art. 517 c.p.

Inoltre, con sentenza, ha disposto il dissequestro di un quantitativo di bottiglie che erano state confiscate per etichette equivoche.

Le bottiglie di vino erano da intendersi intrinsecamente criminose, poiché erano prive di indicazioni riguardo al trattamento e sprovviste dell’origine del prodotto.

La pronuncia 

Quanto sollevato dal ricorrente è stata la natura “intrinsecamente criminosa” del bene, poiché non vi era indicazioni sui trattamenti ai quali era stato sottoposto.

Il reato, ha ad oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e protegge l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta.

La sentenza impugnata ha dato atto che le bottiglie non contenevano sostanze alimentari nocive per la salute del consumatore, e che pertanto l’illecito contestato riguardava unicamente la corrispondenza tra le bottiglie di vino messe in commercio e la denominazione di origine indicata sulla confezione.

Etichette vino no confisca per bottoglie non nocive

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Gli obblighi di tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli sono funzionali a garantire la totale ed integrale autenticità delle operazioni di vinificazione finanziate a livello comunitario.

Ove il beneficiario, in violazione dei predetti obblighi, ometta di annotare la marcatura dei contenitori utilizzati per le operazioni di arricchimento del vino e, quindi, esponga dati e notizie oggettivamente falsi, è tenuto alla restituzione dell’aiuto ricevuto a norma dell’art. 2 della l. n. 898 del 1986.

Il fatto

Un associazione tra produttori ha percepito aiuti comunitari per l’arricchimento del vino e del mosto nella campagna viticola 1994/95.

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha citato in giudizio l’azienda agricola per ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute da quest’ultima, in quanto la stessa ha commesso irregolarità nelle operazioni di arricchimento del vino, non annotando la marcatura delle vasche nell’apposito registro.

Il Tribunale di Roma non ha accolto la domanda.

La Corte d’Appello di Roma, invece, ha condiviso le ragioni dell’Agenzia.

La società ha, quindi, promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

Con la sentenza n. 18701, pubblicata il 22 settembre 2015, la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente condannato l’associazione tra produttori a restituire gli aiuti comunitari percepiti.

L’accertata mancanza della marcatura delle vasche di arricchimento di vino e mosti costituisce un adempimento necessario a garantire, anche in virtù della successiva commercializzazione, la totale ed integrale autenticità delle operazioni di verificazione, finanziate a livello europeo.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1331/2017, depositata in data 08 luglio 2017, ha rigettato quanto statuito dal Tribunale, affermando che non risulta equivoco, l’inserimento in etichetta, che il vino viene prodotto con l’esclusione di sostanze chimiche.

Il fatto

Una Azienda Agricola ha inserito nelle etichette delle proprie bottiglie la dicitura: “il vino viene prodotto con l’esclusione di sostanze chimiche di sintesi nella coltivazione delle uve” e di adottare “metodi particolari per rispettare al massimo la genuinità”.

Tali definizioni sono state ritenute inidonee ed equivoche nei confronti dei consumatori/lettori, poichè potrebbero ingenerare la possibilità di ritenere tali vini come biologici.

L’azienda agricola si è opposta alle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 1 comma 8 del D.Lgs. n. 260 del 2000, in relazione alle norme contenute nel regolamento CE 1493/1999, disposte dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Inoltre, ha chiesto anche l’annullamento delle ordinanze-ingiunzione che hanno disposto la confisca di n. 2640 bottiglie di una tipologia di vino, e di altro tipo di vino con n. di bottiglie pari a 26.040, e con relativo pagamento di somme di denaro.

La pronuncia 

La Corte di appello di Palermo ha affermato che tale descrizione non può ritenersi sufficiente a far insorgere dubbi nel consumatore circa la qualità biologica del prodotto, ma, semmai, tende a mettere in evidenza le competenze enologiche e di viticultura dell’azienda agricola.

Per tale motivo, la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha condannato il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  ed ha annullato le ordinanze di ingiunzione, ordinando la restituzione delle bottiglie di vino con esse confiscate e al pagamento delle spese processuali.

Vino biologico etichetta non qualifica tale vino

 

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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