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In tema di imposta di registro, l’agevolazione cd. prima casa è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell’atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove è ubicato l’immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), poiché le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell’avente diritto di avvalersene e, peraltro, l’Amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto.

Il fatto

Due contribuenti hanno acquistato un immobile nel Comune un cui uno di essi svolgeva la propria attività lavorativa.

Nell’atto di compravendita, gli stessi hanno dichiarato, al fine di usufruire delle agevolazioni “prima casa”, di impegnarsi a stabilire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile nel termine di diciotto mesi dall’acquisto.

Gli stessi, tuttavia, non hanno mai stabilito in quel luogo la loro residenza.

L’Agenzia delle Entrate, allora, ha notificato ai contribuenti un avviso di liquidazione di maggiore imposta IVA a seguito della revoca dei benefici fiscali della prima casa.

Gli acquirenti, allora, hanno promosso ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, in quanto l’agevolazione sarebbe loro spettata comunque per la sussistenza di una delle condizioni previste dalla legge, cioè l’ubicazione dell’immobile nel Comune dove gli acquirenti esercitano la propria attività lavorativa.

Non essendo stato accolto il ricorso, i contribuenti hanno promosso appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la quale ha dato loro ragione.

L’Agenzia delle Entrate ha, allora, promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 17200, pubblicata il 26/06/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, confermando dunque l’avviso di liquidazione della maggiore imposta notificato.

Nel caso in esame, i contribuenti hanno indicato in sede di rogito notarile, quale esclusivo presupposto per usufruire dell’agevolazione prima casa, l’assunzione dell’obbligo di trasferimento della residenza nel termine di legge, senza far menzione alcuna del requisito alternativo del luogo lavorativo.

Pertanto, in assenza di formale richiesta da parte del contribuente, nell’atto di acquisto, dell’agevolazione fiscale in base a quest’ultimo requisito, è ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione finanziaria ha rilevato il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica annunciato.

Cass_17200_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Il Notaio incorre in responsabilità professionale qualora non adempia correttamente la propria prestazione.

La dovuta diligenza non si espleta solo nella redazione dell’atto richiesto dalle parti, ma comprende anche le cd. attività preparatorie.

La responsabilità è, però, da escludere qualora tutte le parti che procedono alla stipula lo abbiano espressamente esonerato da tale attività.

Il fatto

Un signore ha acquistato un immobile con scrittura privata autenticata da un Notaio.

In seguito, si è scoperto che sul bene gravava un’ipoteca giudiziale.

L’acquirente ha, dunque, dovuto corrispondere una somma ulteriore rispetto al prezzo pattuito originariamente per liberare gli immobili.

Lo stesso ha, poi, citato in giudizio il Notaio chiedendo il risarcimento dei danni patiti.

Dapprima, il Tribunale di Roma e, in secondo grado, la Corte d’Appello capitolina hanno rigettato la domanda del compratore, rilevando che nel contratto di compravendita si è espressamente esonerato il Pubblico Ufficiale ad eseguire le verifiche ipotecarie e catastali.

Il soccombente ha, allora, promosso ricorso per cassazione, in quanto il professionista non avrebbe provato di aver diligentemente adempiuto al mandato professionale.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14169, pubblicata il 24 maggio 2019, ha respinto il ricorso perché inammissibile e privo di fondamento.

Nel caso di specie, infatti, le parti hanno esplicitamente esonerato il Notaio dall’onere di compiere le dovute visure ipotecarie e catastali, per ragioni di urgenza.

Non è stato, inoltre, dimostrato che il professionista fosse già a conoscenza dell’esistenza di formalità pregiudizievoli e che avesse comunque percepito un compenso per tale attività.

Non sono integrati, pertanto, i presupposti legittimanti la responsabilità professionale dello stesso.

Cass_14169_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.