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La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale,  con sentenza depositata il 18 settembre 2019, ha deciso sul caso di una persona che è stata trovata con un tasso alcolemico superiore alla soglia legale e che stava conducendo una macchina di proprietà di una società di leasing. Tale veicolo non è stato confiscato ed è scattato solo il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida.

Il fatto

Il caso di specie riguarda un uomo che è stato fermato in guida in stato di ebbrezza e stava conducendo una auto intestata ad una società di leasing.

Lo stesso possedeva delle quote della società di leasing.

Il legale dell’imputato, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l’illegittimo raddoppio della durata della sospensione della patente di guida sul fatto che l’auto non fosse intestata a persona fisica. bensì era di proprietà di una società di leasing e, per cui, di un soggetto giuridico distinto.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione non ha accolto le difese del ricorrente, precisando che il significato di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato va intesa come effettivo e concreto dominio sulla cosa.

Inoltre, il giudice, non ha disposto la confisca del bene a tutela dei soci per evitare di danneggiarli ulteriormente.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Cassazione Penale, Sezione Quarta, con una sentenza del 2019, ha stabilito che non è previsto il reato di guida in stato di ebbrezza se l’alcoltest è stato effettuato diverse ore dopo  l’incidente e se questo non prevede elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell’evento.

Il fatto

Nel caso di specie, le Forze dell’Ordine si sono presentate sul luogo del sinistro e hanno svolto l’alcolest dopo diverse ore dal loro intervento.

A seguito dell’alcoltest, l’accertamento effettuato è risultato pari a g/l 0,95 e la seconda 1,05 g/l però, non è stato in grado di indicare, all’atto dell’accertamento del tasso alcolico, di avere assunto alcool dopo il sinistro e prima del test.

L’incremento della dose di alcol nel sangue a quella distanza di tempo, dall’ultima assunzione, è stato ritenuta incompatibile con la regola scientifica al fine di giustificarne la compatibilità con la ricostruzione assunta.

La pronuncia

Gli Ermellini, a seguito della richiesta di risarcimento, hanno sancito che l’intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l’esecuzione del test alcolemico rende necessaria la presenza di altri elementi indiziari.

Per tale motivo i controlli effettuati dopo un lungo lasso di tempo non permette di attribuire una attinenza scientifica circa lo stato di ebbrezza della persona.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, con sentenza n. 22080/19, depositata il 21 maggio 2019, ha statuito che il comportamento dell’automobilista alla guida non è da ritenersi punibile poichè il superamento della soglia di punibilità è ridotta, non ha posto in essere manovre pericolose e ha guidato durante la notte senza traffico.

Il fatto

Un automobilista tedesco ha percorso una strada extraurbana e, in seguito ad un controllo della polizia stradale, è risultato avere un grado alcolemico poco al di sopra del limite legale.

Il tasso alcolemico rilevato è di 0,82 grammi per litro.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello poi, hanno convenuto sulla punibilità del soggetto.

La pronuncia 

La Cassazione, invero, ha ritenuto non punibile l’automobilista, poichè il comportamento posto in essere è stato ritenuto di lieve entità dato che lo stesso era incensurato e senza carichi pendenti per fatti diversi.

Inoltre, è stato ritenuto lieve la circostanza del superamento di pochi grammi per litro, non è stata posta alcun tipo di manovra pericolosa per altri automobilisti e guidava in assenza di traffico e alle quattro della mattina.

Per rafforzare la decisione, gli Ermellini, hanno indicato che sul verbale non era stata annotato alcun tipo di violazione di norme del Codice della Strada.

Per tale motivo la Corte ha sancito la non punibilità dell’automobilista ex art. 131 bis cod. pen..

Sent non punibilità tasso alcolemico 0,82

 Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con la sentenza n. 22228/2019, depositata il 22 maggio 2019, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Massa, limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Il fatto

L’evento risale al 2017, quando un uomo, in sella alla propria bicicletta elettrica, ha provocato un incidente.

Al momento dell’alcoltest, il soggetto, risultava guidare il velocipede con un tasso alcolemico pari a 2,98 grammi per litro.

Secondo il C.d.S., non può essere punito con la revoca della patente il ciclista che guida sotto l’effetto di alcolici.

Il Tribunale, al contrario, ha revocato la licenza di guida poichè la bicicletta era con pedalata assistita e, pertanto, necessaria la patente ai sensi del Reg. Europeo n. 168/2013.

La pronuncia 

Tale Reg. Europeo si applica solo ai mezzi con pedalata assistita con potenza superiore ai 250 watt (cicli a propulsione), muniti di targa; tutti gli altri sono considerati velocipedi.

Su questo assunto si basa il ricorso in Cassazione proposto dall’uomo che si è visto ritirare la patente di guida per la seconda volta.

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale per un nuovo giudizio sul punto.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 56962/2018, ha superato due precedenti ed opposti orientamenti.

Il fatto ha riguardato un camionista che si è messo alla guida del proprio tir, dopo le ore 22.00, con un tasso alcolemico accertato sopra quello legale, pari a 1.5 ml per litro.

Gli Ermellini hanno deciso che, per chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, deve essere sospesa se è stata applicata la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

Se ne deduce che in tal caso, la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida spetta al Prefetto, e non al Giudice, in forza della norma generale di cui all’art. 224 cod. strada.

Studio Legale Damoli

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Cass. 29254/2018: attraversare la strada in modo imprudente e in condizioni psico-fisiche precarie, cioè dopo l’utilizzo di stupefacenti e alcol, comporta un “prevalente concorso di colpa” nel caso in cui si venga investiti da un veicolo.

Questo è quanto deciso dalla Suprema Corte con sentenza n. 29254/18, che ha attribuito la responsabilità dell’incidente in misura dei tre quarti alla persona investita poichè, al momento dell’attraversamento, un testimone, ha riferito che la persona travolta dall’auto “puzzava di birra e barcollava” e secondo i Giudici avrebbe dovuto usare la massima prudenza essendo una strada priva di illuminazione artificiale e in ora buia.

Studio Legale Damoli

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