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La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4322/2019, depositata in data 14 febbraio 2019, ha deciso che la modificazione della domanda, consentita dall’art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare “petitum” e “causa petendi“, sempre che la domanda risulti connessa alla vicenda dedotta in giudizio e senza che vi sia un allungamento dei termini del processo.

Il fatto

La questione è sorta tra Provincia e Comune riguardo un immobile adibito ad edificio scolastico.

La Provincia ha dedotto che il Comune avrebbe utilizzato l’immobile senza corrispondere i canoni di locazione, vantando così un diritto di credito.

L’attrice ha agito, anche in via alternativa, chiedendo la corresponsione dei suddetti canoni per indennità di occupazione sine titulo.

La pronuncia 

La Corte giudicante, partendo dal presupposto che non possono essere ammesse domande diverse da quelle che si aggiungono a quella introduttiva, precisa che sono idonee le domande modificative, purché non nuove e quindi non integrative.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8275/2019, depositata in data 25 marzo 2019, ha affermato che, per la regolarità della convocazione dell’assemblea condominiale, basta la prova, inviata all’indirizzo dei condomini, della spedizione della raccomandata.

Il fatto

Un condomino ha proposto ricorso e ha sostenuto la non validità della convocazione assembleare, poiché non ha ricevuto correttamente la raccomandata.

Il Tribunale ha affermato che non è necessaria la ricezione della raccomandata, bensì basta la prova dell’invio da parte dell’amministratore.

E’ stato proposto ricorso in Cassazione dopo che la Corte territoriale ha confermato la sentenza del Tribunale.

La pronuncia 

La Cassazione ha affermato che la convocazione dell’assemblea non rientra nel novero del regime delle notificazioni, bensì nel 1335 c.c. che richiama la conoscibilità e non la conoscenza dell’atto.

Quindi, in tal caso, sarebbe stato onere del condomino dimostrare il mancato recepimento dell’atto di convocazione dell’assemblea per causa a lui non imputabile.

Per concludere, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’atto di convocazione dell’assemblea è un atto unilaterale recettizio di natura privata.

Di talchè, il condominio avrà esclusivamente l’onere di dimostrare la data di invio dell’atto all’indirizzo del condomino.

Valida assemblea anche senza la ricezione atto, basta dimostrare l'invio

 

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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