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Qualora il decreto prefettizio preveda l’installazione di un autovelox lungo solo un senso di marcia, il verbale di violazione del codice della strada emesso a seguito di un accertamento effettuato mediante la rilevazione di un dispositivo posizionato sul contrapposto senso di marcia è illegittimo, difettando di uno specifico provvedimento autorizzativo.

Il fatto

Un cittadino ha ricevuto una sanzione amministrativa per aver superato i limiti di velocità.

Egli ha, però, proposto opposizione verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada perché l’autovelox che ha rilevato la sua infrazione si trovava sul lato destro della carreggiata, anziché sul lato sinistro, come previsto dal decreto prefettizio di autorizzazione.

Dapprima, il Giudice di Pace e , in grado d’appello, il Tribunale di Isernia hanno accolto il ricorso del conducente.

La Pubblica Amministrazione accertante la violazione, allora, ha promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato e ha, dunque, rigettato il ricorso.

Se, da un lato, è vero che il prefetto non ha l’obbligo, nell’individuare le strade dove posizionare i velox, di precisare il senso di marcia interessato dalla rilevazione, dall’altro lato, qualora invece lo specifichi, saranno legittimi solo i rilevamenti effettuati mediante i dispositivi posizionati in conformità al provvedimento autorizzativo.

Nel caso concreto, dunque, il verbale è stato correttamente annullato.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Nel corso di un giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, il giudice è tenuto ad accertare, se contestato, che tale strumento sia stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.

Il fatto

Un automobilista ha ricevuto la notifica di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada per aver superato il limite di velocità.

Convinto delle proprie ragioni, ha promosso ricorso avverso detto verbale presso il Giudice di Pace di Modena che, però, non è stato accolto.

Ha, allora, proposto appello avverso la sentenza di rigetto ma, tuttavia, anch’esso è stato respinto.

Il Tribunale di Modena, in veste di giudice di secondo grado, infatti, ha ritenuto che la corretta installazione ed il corretto funzionamento dell’autovelox fossero attestati nel verbale della Polizia Locale e che tale attestazione costituisse, in mancanza di allegazione di indici concreti di non corretto funzionamento del dispositivo, prova sufficiente della corretta installazione e del corretto funzionamento dello stesso. L’Amministrazione interpellata, pertanto, non potrebbe onerarsi di produrre un documento di attestazione che duplichi quello già in atti.

L’automobilista si è visto costretto a promuovere ricorso per cassazione.

La pronuncia

La Suprema Corte ha accolto i motivi della domanda perché fondati.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/2015, ha stabilito il principio secondo il quale, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se lo stesso fosse sottoposto alle periodiche verifiche di funzionalità e taratura.

Nel caso di specie, i giudici del merito non hanno fatto buon governo di detto principio escludendo la necessità di detta verifica.

Di conseguenza, la Cassazione ha rinviato al Tribunale di Modena per l’annullamento della sanzione amministrativa inflitta a causa della mancata produzione in giudizio, da parte della Pubblica Amministrazione, dei certificati di taratura e di omologazione del tutor.

Cass_8060_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.