L’ordinanza n. 23637 del 21 agosto 2025 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha chiarito come può avvenire la rinuncia alla prescrizione del diritto di accettare un’eredità.
L’articolo 480 del Codice Civile stabilisce che la facoltà di subentrare nel patrimonio del defunto (accettare l’eredità) si estingue se non esercitata entro dieci anni dall’apertura della successione.
Questo principio applica la regola generale sull’estinzione dei diritti per inerzia, prevista dall’articolo 2934 C.C.; di conseguenza, il soggetto chiamato all’eredità che rimanga inattivo per l’intero decennio perde in modo definitivo la possibilità di diventare erede.
Tuttavia, è previsto che un soggetto terzo, che trae beneficio dal compimento di tale prescrizione (e che è l’unico legittimato a farla valere in giudizio), possa decidere di non avvantaggiarsi di questa estinzione.
Tale soggetto può manifestare, sia esplicitamente che tramite azioni inequivocabili (tacitamente), la volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata. In questo caso, il diritto del chiamato ad accettare l’eredità viene ripristinato, venendo considerato come se fosse ancora pienamente valido ed efficace.
Con questa pronuncia, la Cassazione ha chiarito che la prescrizione decennale, di cui all’art. 480 c.c., non opera automaticamente, ma solo se eccepita.











