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L’ordinanza n. 23637 del 21 agosto 2025 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha chiarito come può avvenire la rinuncia alla prescrizione del diritto di accettare un’eredità.

L’articolo 480 del Codice Civile stabilisce che la facoltà di subentrare nel patrimonio del defunto (accettare l’eredità) si estingue se non esercitata entro dieci anni dall’apertura della successione.

Questo principio applica la regola generale sull’estinzione dei diritti per inerzia, prevista dall’articolo 2934 C.C.; di conseguenza, il soggetto chiamato all’eredità che rimanga inattivo per l’intero decennio perde in modo definitivo la possibilità di diventare erede.

Tuttavia, è previsto che un soggetto terzo, che trae beneficio dal compimento di tale prescrizione (e che è l’unico legittimato a farla valere in giudizio), possa decidere di non avvantaggiarsi di questa estinzione.

Tale soggetto può manifestare, sia esplicitamente che tramite azioni inequivocabili (tacitamente), la volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata. In questo caso, il diritto del chiamato ad accettare l’eredità viene ripristinato, venendo considerato come se fosse ancora pienamente valido ed efficace.

Con questa pronuncia, la Cassazione ha chiarito che la prescrizione decennale, di cui all’art. 480 c.c., non opera automaticamente, ma solo se eccepita.

In termini di rimborso delle spese sostenute dai genitori per i figli, la legge distingue tra due categorie principali di esborsi:

1. Spese ordinarie ma non incluse nell’assegno (azionabili direttamente)

  • Cosa sono: Sono quelle spese prevedibili e ricorrenti, anche se con intervalli di tempo, che servono a coprire i bisogni quotidiani del figlio, integrando di fatto l’assegno di mantenimento mensile.

  • Come si ottiene il rimborso: Il genitore può chiederne il rimborso direttamente in base al provvedimento del giudice (separazione, divorzio, ecc.), purché si riesca a dimostrare l’importo dovuto con un semplice calcolo aritmetico. In pratica, si possono considerare certe, liquide ed esigibili, senza bisogno di un nuovo giudizio.

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2. Spese veramente straordinarie (richiedono un’azione legale autonoma)

  • Cosa sono: Sono quelle spese che sono imprevedibili e di importo rilevante, che non hanno alcun legame con l’ordinarietà dell’assegno di mantenimento.

  • Come si ottiene il rimborso: Per ottenerne il rimborso, il genitore deve avviare una nuova e separata causa legale (azione di accertamento). In questo nuovo giudizio, il giudice valuterà:

    1. Se la spesa è adeguata alle necessità del figlio.

    2. Se il contributo richiesto al genitore onerato è proporzionato alle sue condizioni economiche, tenendo conto delle decisioni già prese in merito alla responsabilità genitoriale.

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Verona, il giorno 19 giugno 2024, ha assunto una specifica presa di posizione nel dibattito concernente il riconoscimento, o meno, della prededuzione al compenso del professionista che assiste il debitore nella presentazione del ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, tematica sulla quale la giurisprudenza di merito si è divisa.

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Da un lato vi è un orientamento favorevole al riconoscimento della prededuzione, considerato che anche la liquidazione giudiziale rientra tra gli strumenti a cui l’imprenditore può attingere per risolvere il proprio stato di crisi, in particolar modo nei casi in cui non vi siano i presupposti per la continuità aziendale; pertanto, non sarebbe ragionevole riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista soltanto nel caso previsto dall’articolo 6 del CCII, in cui lo strumento utilizzato sia stato quello degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo, per cui l dato letterale può essere superato virgola in via interpretativa, in ragione dell’eadam ratio che accomuna le fattispecie disciplinate.

Inoltre, analizzando la legge fallimentare, la giurisprudenza di legittimità era ferma nel prevedere la prededuzione al credito dei professionisti che avessero assistito il debitore nella presentazione della domanda di fallimento in proprio.

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Dall’altro lato, vi è un orientamento contrario al riconoscimento della prededuzione, tra cui rientra il provvedimento del Tribunale di Verona, il quale precisa il carattere categorico alle ipotesi previste dall’articolo 6 CCII, per cui la norma non si presta all’interpretazione analogica ed estensiva ad altre fattispecie non espressamente richiamate dal legislatore.

La circostanza per cui il legislatore nulla prevede riguardo ai compensi dei professionisti che assistono il debitore nella domanda di apertura di liquidazione giudiziale, si giustifica in considerazione del fatto che la liquidazione stessa si differenzia dalle altre procedure concorsuali in quanto non mira specificamente alla soluzione della gestione della crisi ma piuttosto la liquidazione integrale del patrimonio del debitore.

Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del giorno 8 novembre 2023, n. 31091, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la notificazione della citazione tentata, e non rinnovata dall’opponente con immediatezza e tempestività, presso il domicilio con il ricorso monitorio e con esito negativo per irreperibilità del destinatario, è inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria ex art. 156, c. 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell’opposto.

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Pertanto, in base alle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza si verifica quando la notificazione è mancante e, quindi, priva degli elementi costitutivi essenziali (che si identificano nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, della possibilità giuridica di compiere la predetta attività, in modo da potere ritenere individuabile il potere posto in essere, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento dell’esito positivo della notificazione previsti dall’ordinamento), ricadendo ogni altra possibilità di disuguaglianza del modello legale nella categoria della nullità.

PROCURA ALLE LITI

La procura alle liti, secondo una Cassazione del 2022, abilita l’Avvocato a scegliere la condotta processuale da lui ritenuta più idonea agli interessi del proprio assistito, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che siano necessari per il diritto in contesa, per i quali occorre un mandato speciale.

In particolare, la rinuncia all’azione o alla pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, costituiscono atti di disposizione del diritto in contesa e richiedono in capo al procuratore un mandato preciso e puntale. 

Qualora la rinuncia appaia come facoltà della parte di modificare, ai sensi dell’articolo 184 del c.p.c., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore la possibilità di esercitare la discrezionalità tecnica nell’impostazione della contenzioso e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della controversia, la condotta processuale più opportuna agli interessi del proprio mandante, distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta esclusivamente personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale ai sensi dell’art. 306 del c.p.c.,
e non produce effetto senza l’accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che comporta un esercizio di un potere sostanziale spettante alla parte personalmente o al suo procuratore speciale, poiché diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso.

 

 

 

 

Amministratore di sostegno e decesso del tutelato:

L’Amministratore di sostegno, qualora venga autorizzato dal Giudice Tutelare, può provvedere al pagamento di debiti e spese funerarie del deceduto anche prima della successione.

Pertanto ha la facoltà di non prendere in considerazione il blocco dei conti correnti imposto dalla Banca al momento del decesso.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello del marzo 2022, si è espressa in merito alla richiesta, da parte di una Banca, di come comportarsi riguardo al pagamento delle spese, post mortem, che l’AdS sottopone all’Istituto di credito.

L’Istante fa presente che, qualora rifiutasse di ottemperare ai provvedimenti del Giudice Tutelare, incapperebbe nella violazione dell’art. 388 c.p. configurando un comportamento penalmente rilevante con conseguenze sia sotto il profilo del TUS sia di natura fiscale.

In definitiva, l’Agenzia delle Entrate si è espressa specificando che qualora vi siano dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria, su richiesta dell’AdS, l’Istituto bancario deve provvedere al pagamento delle spese documentate non incorrendo, così, in violazioni punibili.

 

 

 

Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo e esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall’inadempimento del venditore.

Devono, comunque, ricorrere tutti i presupposti dell’azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi.

Inoltre, devono essere osservati i temrini di decadenza e di prescrizione ed, in generre, tutte le condizioni stabilite per l’esercizio di tale azione.

Sentenza febbraio 2022

 

 

La pronuncia

La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con recentissima sentenza, ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma per la sanzione ex art. 7 L. n. 689/1981, ma l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale.


Pertanto, è stata riconosciuta l’impossibilità per quest’ultimo, ove abbia pagato la sanzione amministrativa, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso.

Il Collegio ha affermato che l’identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell’ordinanza; l’ingiunzione che viene emessa nei confronti dell’obbligato solidale è necessaria ai fini dell’azione di regresso e quindi ai fini della prova dell’illecito o dei presupposti dell’illecito.

In funzione dell’autonomia della posizione dell’obbligato solidale, rispetto a quella del trasgressore, l’amministrazione conserva quindi la possibilità di agire nei confronti di uno soltanto di detti soggetti, e non inevitabilmente nei confronti di entrambi.

Nel 2017, le Sezioni Unite, hanno ribadito, da un lato, che la morte del trasgressore implica anche l’estinzione dell’obbligazione a carico del responsabile solidale e, dall’altro lato, l’autonomia delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale per il pagamento della sanzione amministrativa, precisando che quando l’obbligazione del primo viene meno ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., per mancata tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, l’autonoma obbligazione del secondo permane, con l’ulteriore conseguenza che costui, ove abbia pagato la sanzione, conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione.

Nel caso di specie, il Comune ricorrente ha evidenziato che le due ordinanze – ingiunzione impugnate prevedevano espressamente, già dall’inizio, l’archiviazione della procedura della sanzione amministrativa a carico del presunto trasgressore.

L’amministrazione, infatti, aveva riconosciuto l’effettivo “…errore materiale commesso, individuando come ditta esecutrice dei lavori Alfa che in realtà non esiste…” ed aveva quindi archiviato espressamente il verbale”.

 

Avv. Marco Damoli

 

 

La separazione personale, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale.

Pertanto, i redditi su cui va rapportato l’assegno a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di fedeltà, convivenza e collaborazione, quindi ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con recentissima sentenza, ha affermato che la cattiva manutenzione del manto stradale non è causa di risarcimento se l’incidente è avvenuto in fase di rallentamento a pochi metri dal semaforo rosso.

Il fatto

Il caso di specie riguarda un uomo che, alla guida del proprio ciclomotore, è caduto a causa di alcune buche presenti sul manto stradale.

Lo stesso, per comprovare quanto accaduto, ha allegato delle foto delle buche che presentavano screpolature e discontinuità tali da provocare la caduta.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il sinistro si è verificato a pochi metri dal semaforo rosso e, per tale motivo, l’uomo, avrebbe dovuto rallentare la velocità del ciclomotore.

Corretta la visione degli Ermellini che hanno respinto definitivamente la richiesta risarcitoria avanzata dall’uomo.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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