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La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con recentissima sentenza, ha affermato che la cattiva manutenzione del manto stradale non è causa di risarcimento se l’incidente è avvenuto in fase di rallentamento a pochi metri dal semaforo rosso.

Il fatto

Il caso di specie riguarda un uomo che, alla guida del proprio ciclomotore, è caduto a causa di alcune buche presenti sul manto stradale.

Lo stesso, per comprovare quanto accaduto, ha allegato delle foto delle buche che presentavano screpolature e discontinuità tali da provocare la caduta.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il sinistro si è verificato a pochi metri dal semaforo rosso e, per tale motivo, l’uomo, avrebbe dovuto rallentare la velocità del ciclomotore.

Corretta la visione degli Ermellini che hanno respinto definitivamente la richiesta risarcitoria avanzata dall’uomo.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Per poter fruire dei benefici “prima casa”, l’acquirente deve poter dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Il fatto

Un soggetto è proprietario di due immobili siti nel medesimo Comune.

Il primo, nel quale vive, è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

Il secondo, che è invece concesso in locazione, è stato acquistato senza fruire di queste agevolazioni fiscali.

Egli decide di vendere la propria abitazione e di comprarne un’altra, sempre nel medesimo Comune.

A suo parere, quest’ultima può essere acquistata fruendo nuovamente delle agevolazioni “prima casa”.

Infatti, la recentissima giurisprudenza della Cassazione sostiene che dette agevolazioni debbano essere estese anche a chi è proprietario di un immobile già concesso in locazione, sito nel medesimo luogo, in quanto sottoposto ad un vincolo giuridico che rende tale alloggio giuridicamente inidoneo ad essere abitato.

La pronuncia

L’Agenzia delle Entrate è, però, di parere contrario rispetto a quello della Suprema Corte.

Per poter fruire di queste agevolazioni fiscali, la normativa impone il rispetto di tre condizioni:

  1. che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
  2. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, ad alcun titolo, di altra casa situata nello stesso Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  3. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, ad alcun titolo, di altro immobile nel territorio nazionale acquistato con la medesima agevolazione.

È necessario, pertanto, che il secondo immobile eventualmente posseduto sia assolutamente inidoneo all’uso abitativo.

L’indisponibilità giuridica dovuta al contratto di locazione, tuttavia, non corrisponde a tale concetto di inidoneità.

Di conseguenza, l’agevolazione prima casa non può essere applicata al caso di specie.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

 

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso.

Di conseguenza, quanto più è possibile prevedere il danno e lo stesso è superabile attraverso l’adozione di cautele normalmente attese, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Il fatto

Un motociclista aveva citato in giudizio il competente Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro dovuto alla presenza sul manto stradale di una buca non visibile.

I giudici del merito, sia in primo sia in secondo grado, avevano però rigettato la sua domanda perché la predetta buca era correttamente segnalata.

Egli aveva, allora, promosso ricorso per cassazione, ritenendo che la Pubblica Amministrazione non avesse fornito la prova del caso fortuito, necessaria per escludere la propria responsabilità.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato.

È stato accertato, infatti, che il danneggiato conoscesse la situazione dei luoghi.

Inoltre, la situazione di dissesto della strada era ampiamente visibile, essendovi sul posto idonea segnaletica stradale.

Di conseguenza, il sinistro è stato correttamente ricondotto alla sua responsabilità esclusiva.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Di recente, con la sentenza n. 8208/2019, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Poste Italiane al risarcimento dei danni per l’infortunio occorso ad un proprio dipendente (portalettere) mentre eseguiva la propria mansione.

Il fatto

Il caso riguarda un “postino” di Poste Italiane che, percorrendo una strada non asfaltata e sconnessa, con il motorino aziendale, cadeva rovinosamente a terra riportando una lesione alla mano (amputazione falange del IV dito). Promosso ricorso contro la società per il risarcimento del danno, la domanda veniva accolta in primo grado e in appello in quanto Poste Italiane non aveva fornito la prova di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire l’infortunio. L’incidente, infatti, era avvenuto per l’inadeguatezza del motoveicolo aziendale per il tragitto lungo strade non asfaltate ovvero lungo vie “campagna”.

La pronuncia

La Suprema Corte ha respinto il ricorso di Poste Italiane colpevole di non aver adottato ogni misura necessarie ad impedire l’evento. In particolare, l’incidente non è avvenuto per mero caso fortuito ma per la violazione di un preciso obbligo di protezione cui è tenuto il datore di lavoro di cui all’art. 2087 c.c. Tale norma prevede, infatti, che l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri dipendenti.

Orbene, nel caso di specie, il motorino è risultato inadeguato in relazione alle particolari caratteristiche delle sedi stradali (vie non asfaltate o sconnesse). Quindi, l’incidente è stato determinato da un inadempimento del datore di lavoro in quanto non ha fornito al proprio dipendente mezzi idonei a percorrere strade non asfaltate.

Cassazione Infortunio Postino

Dott. Fabio Caretta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona. È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Vicenza nel Registro dei Praticanti. È esperto in diritto del lavoro, bancario e finanziario.