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La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11844, depositata in data 6 Maggio 2019, ha ritenuto che la madre perda il diritto all’assegnazione della casa familiare qualora la figlia si trasferisca all’estero, anche se fa ritorno a casa con frequenza, perché viene a instaurarsi un rapporto di mera ospitalità.

Il fatto

La madre proponeva ricorso avverso il decreto della Corte D’Appello di Venezia di rigetto del reclamo avverso la decisione del Tribunale di I grado che riduceva l’ammontare del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne e revocava l’assegnazione della casa familiare, in considerazione del trasferimento della figlia all’estero

La pronuncia

Secondo la giurisprudenza della Corte la nozione di convivenza, rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare, comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori con eventuali e sporadici allontanamenti per brevi periodi per motivi di studio/lavoro, con esclusione del ritorno a casa per i soli week-end perché si configurerebbe un rapporto di mera ospitalità.

Nel caso di specie la figlia maggiorenne si è recata con una certa frequenza presso l’abitazione materna, ma ha voluto trasferire all’estero il centro delle proprie attività ed interessi, facendo venire meno un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, necessario perché non venga revocata l’assegnazione della casa familiare.

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Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.