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In caso di allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito, spetta al richiedente provare il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Il fatto

All’esito di un giudizio di separazione professionale, il Tribunale ha pronunciato l’addebito della stessa nei confronti del marito, per essersi allontanato dalla casa coniugale e la Corte d’Appello ha confermato la sentenza.

L’uomo ha, dunque, promosso ricorso per cassazione, ritenendo né che la moglie avesse provato il rapporto di causalità tra detto allontanamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, né che sussistessero comportamenti contrari ai doveri coniugali previsti dalla legge.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 23284, pubblicata il 18 settembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato.

Secondo la Corte, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma è necessario accertare se la violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.

Questa prova, in ogni caso, spetta alla parte che richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Con ordinanza n. 22241/2019, depositata il 05 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ha affermato che gli avvocati devono prestare cautela ai termini di impugnazione, precisando che il termine breve può decorrere anche dalla comunicazione da parte della Cancelleria.

Il fatto

Se la parte decide di non notificare all’altra l’ordinanza, per non fare passare la stessa in giudicato in tempi brevi, il decorso del termine può ritenersi valido anche dalla comunicazione da parte della Cancelleria.

Tale comunicazione, però, dovrà contenere l’integrale testo dell’ordinanza, al fine che la controparte possa avere piena conoscenza di quanto statuito e per far valere il proprio diritto di difesa.

Per tale motivo la Corte ha affermato che il termine breve per l’appello può decorrere correttamente, dato che la Cancelleria ha messo a disposizione della parte il testo integrale dell’ordinanza.

Fondamentale è stata anche la decisione in ambito di compensazione delle spese di lite, poichè la Corte d’Appello non ha dato una giustificazione della mancata compensazione delle spese di lite data la soccombenza reciproca.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, pur essendo necessaria la motivazione da parte del giudice della decisione di non compensare le spese di lite, la mancata giustificazione della compensazione in caso di soccombenza reciproca è comunque ammissibile con il riferimento ai principi costituzionali.

Sente

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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In tema di circolazione stradale, il reato di fuga ed omissione di soccorso necessita della prova dell’elemento soggettivo del dolo.

Il fatto

Un automobilista è stato dichiarato colpevole, sia in primo grado sia in appello, per il reato di fuga ed omissione di soccorso per essersi allontanato e non aver prestato soccorso ad una persona, che aveva appena investito con il proprio mezzo.

Egli ha, dunque, promosso ricorso per cassazione, in quanto non si sarebbe accorto di essere passato sopra la persona distesa a terra

La pronuncia

Con la sentenza n. 37145, pubblicata il 5 settembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché i giudici di merito non hanno sufficientemente provato il dolo dell’imputato, necessario per la configurazione dei reati allo stesso ascritti.

Il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente, infatti, implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga.

Non è sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, ma è, invece, necessario che il pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica. 

Nel caso di specie, il fatto che l’imputato avesse avuto contezza dell’urto con l’uomo sdraiato a terra non è stato provato oltre ogni ragionevole dubbio.

Di conseguenza, non è stata confermata la sentenza di condanna nei suoi confronti.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Con ordinanza n. 14382/2019, depositata il 27 maggio 2019, la Corte di Cassazione, sezione III Civile, ha stabilito che è comunque responsabile il genitore assente che non ha  rispettato gli obblighi primari del figlio anche se, l’altro genitore, non ha adempiuto ai doveri di mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza.

Il fatto

Nel caso in oggetto, una figlia, quarantenne, ha citato in giudizio il padre per farsi riconoscere un risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo la violazione degli obblighi genitoriali.

Il padre ha riconosciuto la figlia fin dalla nascita.

Nel corso della vita, la figlia, è stata mantenuta esclusivamente dalla madre.

La domanda è stata accolta sia in primo che in secondo grado, riconoscendo alla figlia i danni morali e materiali.

Il padre, a seguito della decisione della Corte d’Appello, ha promosso ricorso per Cassazione.

La pronuncia 

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, non solo il genitore che convive col figlio, lo mantiene, lo educa e lo istruisce.

Per tale motivo i Giudici hanno rigettato in toto il ricorso dell’uomo e hanno liquidato i danni morali e materiali.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con ordinanza n. 19155/2019, depositata il 17 luglio 2019, la Corte di Cassazione, sezione I Civile, ha stabilito che la contestazione della riproduzione informatica deve essere chiara, circostanziata ed esplicita.

Il fatto

Nel caso di specie, una donna ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del marito per farsi riconoscere, a titolo di rimborso spese straordinario, una somma pari ad Euro 2.000,00 per il pagamento delle rette del figlio all’asilo nido.

Dagli “sms” prodotti dalla donna è emerso che il padre del bambino fosse concorde con l’iscrizione presso il nido.

Il marito ha proposto ricorso per Cassazione.

La pronuncia 

I Supremi giudici hanno statuito che il Tribunale ha dato rilievo al contenuto dei messaggi telefonici dell’’impegno dell’uomo di accollarsi metà delle spese della retta dell’asilo nido.

Per tale motivo i Giudici hanno rigettato il ricorso dell’uomo.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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