Articoli

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con recentissima sentenza, ha affermato che la cattiva manutenzione del manto stradale non è causa di risarcimento se l’incidente è avvenuto in fase di rallentamento a pochi metri dal semaforo rosso.

Il fatto

Il caso di specie riguarda un uomo che, alla guida del proprio ciclomotore, è caduto a causa di alcune buche presenti sul manto stradale.

Lo stesso, per comprovare quanto accaduto, ha allegato delle foto delle buche che presentavano screpolature e discontinuità tali da provocare la caduta.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il sinistro si è verificato a pochi metri dal semaforo rosso e, per tale motivo, l’uomo, avrebbe dovuto rallentare la velocità del ciclomotore.

Corretta la visione degli Ermellini che hanno respinto definitivamente la richiesta risarcitoria avanzata dall’uomo.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

I caschi con omologazioni DGM (cd. “a scodella”) sono accessori non consentiti sia per i conducenti di motocicli, sia per quelli di ciclomotori.

Il fatto

Un ragazzo a bordo del proprio motociclo, con indosso un casco “a scodella”, è stato urtato da un’autovettura.

Lo stesso ha, dunque, citato in giudizio la Compagnia che ha assicurato per la responsabilità civile l’automobile del responsabile.

I giudici di merito, in ordine alla determinazione del danno, hanno rilevato che le lesioni sarebbero state evitate con l’uso di un casco regolare. In applicazione dell’art. 1227, co. 2, c.c., quindi, hanno ritenuto risarcibili solo le lesioni diverse da quelle subite al volto, liquidando il relativo danno.

Il motociclista ha, allora, promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 20558, pubblicata il 30 luglio 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Il D.M. 28 luglio 2000 ha sospeso le omologazioni DGM per l’utilizzo di motocicli.

La successiva Legge n. 120/2010, modificando l’art. 171 del Codice della Strada, ha reso illegale il casco protettivo cd. a scodella.

Sussistendo, dunque, all’epoca del sinistro, il divieto dell’utilizzo di detto casco, non è stato correttamente risarcito il danno subito dal conducente per la mancata protezione del volto.

Cass_20558_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Con ordinanza n. 17658/2019, depositata il 02 luglio 2019, la Corte di Cassazione, sezione III Civile, ha stabilito che in caso di sinistro stradale è esclusa la responsabilità della Provincia se la segnaletica è presente e conforme in base alle norme di legge.

Il fatto

Il caso in questione riguarda una signora che mentre conduceva il proprio scooter è caduta dopo aver perso il controllo dello stesso in una curva.

La stessa ha citato in giudizio la Provincia precisando che, la sua caduta, è stata causata da una mal segnalazione della curva.

Il Tribunale, in seguito alla c.t.u., ha affermato che tale curva non necessitava di altra segnaletica oltre quella che era già presente, poichè non era particolarmente pericolosa.

Così confermato in Corte d’appello, la conducente del ciclomotore ha proposto ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

La pronuncia 

La Corte romana non ha accolto i motivi fatti valere dalla ricorrente, in particolare quello riguardante la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ormai costante la giurisprudenza che presume responsabile l’Ente solo in casi di pericolo che hanno ad oggetto la strada o le sue pertinenze, salvo che venga data la prova dell’imprevedibilità del danno.

Inoltre è interrotto il nesso di causalità tra il pericolo che si viene a creare, e il sinistro stradale, quando l’Ente ha ottemperato diligentemente al suo dovere di apposizione della segnaletica.

In conclusione, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Segnali stradali incidenti

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg