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In tema di contratto d’opera e, se del caso, di difformità e vizi dell’opera stessa, ai sensi dell’art. 2226 c.c., la denuncia deve essere rivolta all’effettivo prestatore d’opera, sicchè non è idonea ad impedire la decadenza la denuncia, anche se tempestiva, effettuata ad un soggetto terzo che, pur avendo un rapporto diretto con il committente, non abbia diretta relazione con il prestatore d’opera e che risulti del tutto estraneo in ordine alla responsabilità per i vizi riscontrati.

(artt. 1218, 1223, 2226 e 2697 c.c.)

Sez. II, ordinanza n. 23370/2021