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Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12290, depositata in data 11 giugno 2019, ha affermato che il debitore va individuato al verificarsi del danno, per tale motivo, colui che acquista il bene con infiltrazioni già esistenti, non deve rispondere dei danni precedenti.

Il fatto

Il condominio ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, per Euro 1.600,00, nei confronti dell’ex proprietario di un appartamento all’interno dello stabile, poichè veniva sostenuto che i danni arrecati all’appartamento della nuova condomina erano stati causati dalla mancanza di manutenzione del manto impermeabile del soprastante solaio.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso del condominio e condannato al risarcimento danno sostenendo che, lo stesso, è custode delle parti comuni ex art. 2051 c.c..

La pronuncia 

L’ex proprietario ha sostenuto di avere ceduto l’immobile nel condominio nel 2012, e che non essendo condomino al momento della delibera dell’assemblea del 2013, ha ribadito che non è tenuto a pagare le somme ingiunte.

In conclusione, il nuovo acquirente non è tenuto a pagare per i danni che vi erano in precedenza, e che l’ex proprietario è tenuto, al contrario, al pagamento dei danni che sono stati arrecati al condominio dalla mancata manutenzione del solaio.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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