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Per la configurazione del reato di cui all’art. 659 c.p., è sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio.

Il fatto

Un signore è stato imputato per il reato di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) per non aver impedito ai tre galli di sua proprietà di cantare nelle ore notturne, nonostante le molteplici segnalazioni ricevute dai vicini.

I giudici di merito, sia in primo grado, sia in appello, lo hanno condannato alla pena di 20 giorni di arresto.

Egli ha, dunque, promosso ricorso per cassazione, ritenendo che non fosse stato compiuto alcun accertamento volto a stabilire il superamento della soglia della normale tollerabilità delle emissioni sonore, che avrebbe messo in pericolo il riposo di un numero indeterminato di persone.

La pronuncia

Con la sentenza n. 41601, pubblicata il 10 ottobre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Nel caso di specie, sia l’elemento oggettivo, sia quello soggettivo sono stati ritenuti concretamente ravvisabili e, quindi, la condanna è stata confermata.

Nei confronti dell’imputato, inoltre, non possono essere riconosciute le attenuanti generiche perché ha manifestato la totale noncuranza nei confronti dei propri vicini, dimostrandosi sordo alle loro rimostranze per un lungo periodo.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17124/2018, depositata in data 17 aprile 2018, ha deciso che la conduttrice della palestra deve essere condannata per il reato di disturbo alla quiete pubblica ex art. 659 c.p..

Il fatto

Il Tribunale ha condannato la conduttrice della palestra per eccessivi rumori che hanno arrecato disturbo al riposo dei condomini dove la palestra è ubicata.

Tale rumore proveniva dall’impianto di aereazione che permetteva alla musica della palestra di diffondersi nei piani alti del condominio, creando malumori e contrasti ai condomini.

La conduttrice della plaestra ha proposto ricorso per cassazione.

La pronuncia 

La Corte di Cassazione penale, a seguito di rilevamenti effettuati attraverso consulenze tecniche, ha precisato che il rumore proveniente dalla palestra supera la normale tollerabilità, quindi, oltre al superamento dei decibel, ha verificato, nel caso di specie, la diffusa capacità offensiva del rumore.

L’amministratore del condominio, per formare, ulteriormente, il convincimento del giudice, ha raccolto le numerose lamentele dei condomini, i quali hanno affermato che l’eccessivo rumore si percepiva nell’intero edificio.

Per tale motivo la Corte ha condannato la responsabile poichè ha il dovere di gestire la palestra con le relative cautele evitando di arrecare fastidi ai condomini.

In conclusione, la conduttrice della palestra è stata condannata per il reato di disturbo alla quiete pubblica.

Palestra eccessivo rumore condannata

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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