Con la risposta all’interpello n. 78 del 19 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che i fisioterapisti abilitati all’esercizio della professione sanitaria sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle persone fisiche.
Il quesito
Un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista è titolare di un ambulatorio fisioterapico, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria.
Il contribuente ha chiesto se le prestazioni di fisioterapia, considerate servizi sanitari, fossero esonerate dall’obbligo della fatturazione elettronica.
Il parere
L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito la normativa vigente.
In forza del D.L. 119/2018, chi è tenuto all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria è esonerato dall’obbligo di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate.
Il successivo D.L. 135/2018 ha stabilito che il predetto divieto è applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Di conseguenza, con riferimento all’anno 2019, tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente.
Avv. Mattia Verza
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.