In termini di rimborso delle spese sostenute dai genitori per i figli, la legge distingue tra due categorie principali di esborsi:
1. Spese ordinarie ma non incluse nell’assegno (azionabili direttamente)
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Cosa sono: Sono quelle spese prevedibili e ricorrenti, anche se con intervalli di tempo, che servono a coprire i bisogni quotidiani del figlio, integrando di fatto l’assegno di mantenimento mensile.
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Come si ottiene il rimborso: Il genitore può chiederne il rimborso direttamente in base al provvedimento del giudice (separazione, divorzio, ecc.), purché si riesca a dimostrare l’importo dovuto con un semplice calcolo aritmetico. In pratica, si possono considerare certe, liquide ed esigibili, senza bisogno di un nuovo giudizio.
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2. Spese veramente straordinarie (richiedono un’azione legale autonoma)
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Cosa sono: Sono quelle spese che sono imprevedibili e di importo rilevante, che non hanno alcun legame con l’ordinarietà dell’assegno di mantenimento.
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Come si ottiene il rimborso: Per ottenerne il rimborso, il genitore deve avviare una nuova e separata causa legale (azione di accertamento). In questo nuovo giudizio, il giudice valuterà:
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Se la spesa è adeguata alle necessità del figlio.
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Se il contributo richiesto al genitore onerato è proporzionato alle sue condizioni economiche, tenendo conto delle decisioni già prese in merito alla responsabilità genitoriale.
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