Il T.A.R. Campania, con la sentenza n. 4448, depositata in data 03 settembre 2019, ha affermato che il proprietario di un fondo è responsabile per colpa, anche omissiva, della bonifica del suolo di sua proprietà qualora non abbia adottato le cautele dovute per preservarlo dall’abusivo abbandono di rifiuti altrui.
Il fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento del Sindaco che ordinava la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in un’area di sua proprietà oltre alla bonifica della stessa, chiedendo la sospensione cautelare dell’ordinanza.
Il Comune non si costituiva in giudizio e il Giudice accoglieva l’istanza di sospensione.
La pronuncia
Il TAR, richiamando altri precedenti giurisprudenziali, ha statuito che è richiesta la diligenza media in capo al titolare del fondo nel vigilare l’area di sua proprietà per evitare l’abbandono di rifiuti da parte di estranei, fattispecie regolata dall’art. 192 del Dlgs n. 152/2006.
Per rimproverare una condotta colpevole/omissiva al proprietario del terreno è necessario che gli organi preposti alla vigilanza svolgano accertamenti in contradditorio con gli interessati.
Nel caso di specie è mancato lo svolgimento di specifici accertamenti in contradditorio sullo stato dei luoghi con gli interessati del provvedimento di smaltimento e rimozione dei rifiuti, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare la situazione di abbandono dei rifiuti sulla base di elementi precisi e circostanziati.
TAR Campania n. 4448_2019Dott. Marcello Orlandino
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.