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I requisiti essenziali di un muro di cinta sono costituiti dall’isolamento delle facce, dall’altezza non superiore a tre metri e dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà.

Il fatto

Il Tribunale di Bologna ha rigettato una domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittima costruzione sul confine, in violazione dell’art. 873 c.c., e l’illegittima limitazione di una servitù di passaggio a causa di un marciapiede che la ha ristretta di un metro.

In secondo grado, la Corte d’Appello ha escluso, ancora una volta,  la violazione delle distanze legali, ma ha accertato, invece, la limitazione della servitù, condannando il convenuto ad eliminare i manufatti e le opere esistenti sul confine dei fondi, restringenti il passaggio oggetto di servitù.

L’attore, non soddisfatto, ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 22445, pubblicata il 9 settembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché fondato.

La Corte d’Appello, infatti, ha errato nel ritenere che l’edificazione della convenuta sul confine fosse legittima, perché già c’era una costruzione rappresentata da un muro.

A norma dell’art. 878 c.c., il muro di cinta non va considerato nel computo delle distanze legali. 

Nel caso di specie, il muro in questione rappresenta un vero e proprio muro di cinta perché di altezza inferiore a 3 metri.

Di conseguenza, la costruzione in aderenza della convenuta è da considerarsi illegittima.

Cass_22445_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Le buste paga rappresentano la copia di competenza del lavoratore del libro unico del lavoro. Esse fanno piena prova nei confronti del datore di lavoro e costituiscono una confessione stragiudiziale dello stesso, di cui il giudice deve necessariamente tenere conto.

Il fatto

Il Giudice delegato al fallimento di una società non ha ammesso il credito vantato da un lavoratore subordinato, perché non avrebbe fornito una prova sufficiente.

All’esito del conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha riconosciuto solo parzialmente il credito del dipendente.

Quest’ultimo, allora, ha promosso ricorso per cassazione, ritenendo che le buste paga avrebbero di per sé dimostrato la sussistenza del rapporto e dei diritti vantati dal dipendente.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha, dunque, accolto il ricorso.

Secondo gli Ermellini, le buste paga consegnate ai dipendenti costituiscono dei documenti esattamente corrispondenti nel loro contenuto alle scritture che li riguardano all’interno del libro unico del lavoro.

Le copie delle stesse rilasciate dal datore di lavoro ai dipendenti, dunque, hanno piena efficacia probatoria del credito che questi ultimi intendono insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il medesimo datore.

Cass_13006_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.