Articoli

In tema di circolazione stradale, il reato di fuga ed omissione di soccorso necessita della prova dell’elemento soggettivo del dolo.

Il fatto

Un automobilista è stato dichiarato colpevole, sia in primo grado sia in appello, per il reato di fuga ed omissione di soccorso per essersi allontanato e non aver prestato soccorso ad una persona, che aveva appena investito con il proprio mezzo.

Egli ha, dunque, promosso ricorso per cassazione, in quanto non si sarebbe accorto di essere passato sopra la persona distesa a terra

La pronuncia

Con la sentenza n. 37145, pubblicata il 5 settembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché i giudici di merito non hanno sufficientemente provato il dolo dell’imputato, necessario per la configurazione dei reati allo stesso ascritti.

Il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente, infatti, implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga.

Non è sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, ma è, invece, necessario che il pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica. 

Nel caso di specie, il fatto che l’imputato avesse avuto contezza dell’urto con l’uomo sdraiato a terra non è stato provato oltre ogni ragionevole dubbio.

Di conseguenza, non è stata confermata la sentenza di condanna nei suoi confronti.

Cass_37145_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.