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La Cassazione Civile, Sezione Seconda, con una ordinanza del 2019, ha stabilito che il titolare della pizzeria e il proprietario dei muri devono apportare delle modifiche in caso di emanazione di fumi e odori e, il soggetto che vive nell’appartamento, per richiedere il risarcimento del danno, deve dimostrare un danno alla salute.

Il fatto

L’evento si è verificato tra il proprietario e il gestore della pizzeria e la persona che abita nel condominio.

La richiesta avanzata dal condomino è di risarcimento del danno derivante da fumi sgradevoli e odori che pervadono la sua abitazione.

L’appartamento è situato sopra all’attività di ristorazione e la canna fumaria scarica in prossimità dal suo balcone.

Sono state accolte le lamentele dell’uomo, con il conseguente ordine, al titolare e al proprietario della pizzeria, di apportare delle modifiche alle cappe e canne fumarie.

La pronuncia

La Corte di Cassazione, a seguito della richiesta di risarcimento, ha sancito che è necessario dimostrare il danno alla salute effettivamente subito dall’uomo.

L’esistenza delle immissioni non implica obbligatoriamente un danno risarcibile e la documentazione medica richiesta prodotta dall’uomo, non è stata idonea a fornire la certezza sulla «derivazione causale del disagio lamentato dal fenomeno dannoso accertato».

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Cassazione Civile, Sezione Sesta, con una ordinanza del 2019, ha precisato che in caso di presenza di una macchia ben visibile sulle scale del condominio, con conseguente caduta da parte di una persona, si esclude la responsabilità del condominio se il pericolo era prevedibile ed evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza.

Il fatto

Il caso in oggetto riguarda una richiesta di risarcimento sottoposta all’attenzione della Cassazione, riguardo ad una caduta dalle scale per la presenza di una macchia scivolosa.

Sia in primo che in secondo grado, la domanda del danneggiato è stata rigettata, poichè non ha dimostrato, attraverso mezzi di prova, la normale diligenza nello scendere le scale.

Ha proposto ricorso per Cassazione, precisando come motivo principale l’erronea inversione dell’onere probatorio che sarebbe spettato al condominio.

La pronuncia

La Corte di Cassazione ha affermato che il comportamento posto in essere dal danneggiato è l’unica causa del  verificarsi del danno, e per tale motivo, il condominio è stato esonerato, ex art. 2051 c.c., dalla responsabilità.

L’imprudenza del danneggiato, o la mancata attenzione,  possono essere tali da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Sesta sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24927/2019, depositata il 07 ottobre 2019, ha specificato che le parti del fabbricato condominiale che hanno la finalità di evitare infiltrazioni di acqua piovana o sotterranea rientrano tra le cose comuni, per la funzione necessaria all’uso collettivo.

Il fatto

Il caso riguarda una lite tra condomini in merito alla ripartizione delle spese condominiali per la manutenzione del tetto del fabbricato.

Una condomina, non ha voluto partecipare alle spese per la manutenzione del tetto, in quanto le unità immobiliari appartenenti alla ricorrente non sono situate al di sotto della proiezione verticale del medesimo tetto oggetto di ristrutturazione.

La Corte d’Appello ha affermato che “le opere ed i manufatti fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 c.c., n. 3), deputati a preservare l’edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione necessaria all’uso collettivo”

La pronuncia

La Corte di Cassazione, ha confermato quanto disposto dalla Corte d’Appello, e afferma che le spese per le parti comuni per la conservazione dell’edificio sono assoggettate alla ripartizione in misura, che sono proporzionali al valore delle singole proprietà esclusive.

Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.

Spese per il tetto

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24937/2019, depositata il 07 ottobre 2019, ha respinto una richiesta del padre di vedere il figlio con maggior frequenza, decidenedo, quindi, la collocazione presso la madre.

Il fatto

A seguito di una separazione di una coppia, i giudici hanno deciso per l’affidamento condiviso del figlio minore, collocandolo presso la madre.

Il figlio viene spostato presso il luogo di residenza della madre con il susseguente trasferimento di istituto scolastico.

Il padre impugna il provvedimento del giudice che ha disposto di «trascorrere con il minore quattro giorni al mese e due pomeriggi con pernottamenti».

L’uomo si è visto respingere la richiesta del diritto di visita poiché lo schema da lui proposto «sarebbe estremamente articolato e frammentario, disfunzionale rispetto alle esigenze di stabilità e di serenità del minore».

La pronuncia

La Corte di Cassazione ha confermato quanto disposto dalla Corte territoriale e ha rigettato le richieste proposte dal padre riguardo allo schema estremamente articolato e frammentato e, soprattutto, non funzionale per il minore.

affido condiviso

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21916/2019, pubblicata il 30 agosto 2019, ha statuito che la scelta religiosa per il figlio, da parte dei genitori, deve essere fatta nell’interesse del minore.

Il fatto

Un padre, in sede di separazione giudiziale, in merito alla formazione religiosa del figlio, si è opposto fermamente a fare frequentare al minore le Sale del Regno dei Testimoni di Geova, e, in sede giudiziale, ha richiesto che il figlio, essendo stato battezzato secondo il rito cattolico, continuasse tale strada fino al raggiungimento di un’età idonea per potere scegliere l’orientantamento religioso più consono.

Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno accolto la domanda del padre e hanno disposto che fosse il padre a seguire il figlio sull’aspetto religioso, imponendo alla madre di non coingolgere il figlio negli insegnamenti della dottrina geovista.

La pronuncia

Proposto ricorso per Cassazione dalla madre, ha sostenuto che era suo diritto, nel preminente interesse del minore, che ci fosse una relazione con entrambi i genitori  a ricevere la loro eredità culturale e, inoltre, ha precisato che la sentenza della Corte d’Appello ha violato il diritto alla libertà religiosa, il principio di non discriminazione e di laicità, tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea.

La Corte ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte d’appello affermando che solo in caso di pregiudizio per il minore è consentita l’emanazione di provvedimenti restrittivi delle libertà religiose.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con ordinanza n. 24378/2019, depositata il 30 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione II Civile, ha statuito che vengono presi in considerazione tutti i redditi, oltre quelli dichiarati e da dichiararsi, compresi quelli provenienti da attività illecite.

Il fatto

Con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, M.A. veniva, in via anticipata e provvisoria, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale in cui era costituita parte civile.

Il Giudice delle indagini preliminari revocava con decreto tale ammissione, ritenendo che il reddito del nucleo familiare superava quello stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92.

Avverso il decreto di revoca la M. ha proposto reclamo dinanzi al Presidente del medesimo ufficio giudiziario, il quale ha respinto l’impugnazione, confermando le ragioni della revoca.

Proponeva rocorso per Cassazione.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, rileva che, per richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio, occorre tener conto di tutti i redditi, anche quelli non soggetti a tassazione, che coprono il periodo di imposta in cui sono percepiti.

La ricorrente, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva dichiarato di non percepire alcun reddito ma di ricevere, dal coniuge separato solo un assegno di mantenimento mensile.


A tal proposito, la Corte di Cassazione si è basata anche su tale reddito mensile che percepiva la ricorrente, pertanto il ricorso veniva rigettato.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Tale principio, affermatosi nella giurisprudenza di legittimità già prima dell’introduzione dell’art. 1130bis c.c. (L. n. 220/2012), viene in questa ordinanza della Corte confermato seppur nell’ambito di una pronuncia sulla legittimazione attiva del condomino e sull’inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal Condominio.

Il fatto

L’ordinanza in oggetto narra che successivamente a una delibera condominale avente ad oggetto la manutenzione del lastrico solare del Condominio Alfa, il Consiglio di Condominio aveva esaminato diversi preventivi di spesa. Lo stesso Consiglio di Condominio aveva poi votato uno dei preventivi ricevuti ed aveva successivamente ripartito la relativa spesa tra i condomini, tra i quali anche Tizio, al quale era stato poi sollecitato il pagamento della propria quota.

Tizio, ritenendo illegittima la delibera assunta dal Consiglio di Condominio, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 1137 c.c. avanti al Tribunale di Torino affermando che il contenuto della delibera violava quanto stabilito dall’art. 1130bis, comma 2, c.c.. Il comma citato, infatti, attribuisce al Consiglio di Condominio funzioni consuntive e di controllo e, pertanto, eventuali delibere assunte dal Consiglio non possono ritenersi vincolanti in assenza di una successiva delibera da parte dell’assemblea condominale.

Il Tribunale di Torino e, successivamente, la Corte d’Appello hanno accolto la tesi di Tizio. Il Condominio ha quindi proposto ricorso per Cassazione sostenendo che l’assemblea condominale, nella delibera adottata successivamente a quella del Consiglio, aveva approvato i lavori, l’impresa appaltatrice ed il relativo preventivo di spesa e, quindi, approvato e ratificato quanto deliberato dal Consiglio.

La pronuncia

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Condominio in quanto inammissibile, poiché – in breve – la successiva delibera dell’assemblea condominiale non risultava agli atti.

Ciò nondimeno la Corte ha ribadito che “le decisioni di tale più ristretto consesso (il Consiglio condominiale n.d.r.) sono vincolanti per tutti i condomini – anche dissenzienti – solamente in quanto rimesse alla successiva approvazione, con le maggioranze prescritte, dell’assemblea, le cui funzioni (…) non sono delegabili a un gruppo di condomini”.

Nell’ambito di situazioni condominiali complesse, quindi, il Consiglio condominiale può certamente essere a supporto delle dinamiche decisionali dell’assemblea condominiale, ma il ruolo di tale ristretta rappresentanza condominale non può portare ad “esautorare l’assemblea dalle sue competenze inderogabili”.

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Avv. Alessandro Martini

Si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nel novembre del 2011 con una tesi in diritto tributario sulla fiscalità dei nuovi strumenti finanziari partecipativi. Ad ottobre 2012 consegue un master di secondo livello presso l’Alta scuola di studi tributari A. Berliri di Bologna e si iscrive presso l’Ordine degli Avvocati di Trento nel 2017.

Con ordinanza n. 22541/2019, depositata il 10 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione III Civile, ha stabilito che bisogna comunque difendere chi è vittima di bullismo ed è soggetto a ripetuti atti persecuori e aggressivi dalla condotta altrui.

Il fatto

Un ragazzo durante una discussione con un coetaneo, ha sferrato un pugno procurandogli un danno al volto.

Nel procedimento a carico dell’aggressore, il Tribunale dei minorenni, ha deciso con sentenza di non luogo a procedere, così la vittima ha deciso di citare in giudizio l’aggressore e i genitori per richiedere la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti.

Il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei genitori del danneggiante e ha accertato il concorso di colpa del danneggiato nella manifestazione dell’evento dannoso.

Proposto appello, il danneggiato ha lamentato l’esclusione della legittimazione passiva dei genitori dell’aggressore e l’accertamento del concorso di colpa nell’evento.

Con l’appello incidentale proposto dal ragazzo che ha sferrato il pugno e dai genitori, viene giustificato il comportamento dai continui atti di bullismo che il giovane ha dovuto subire in più situazioni.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha precisato che il giovane è un adolescente, vittima di moltelpici comportamenti prevaricatori e mortificanti,  e che ha reagito come gli è sembrato più consono in base alla situazione nella quale si è trovato per far cessare l’altrui condotta lesiva. 

In tal caso, viene affermato che la personalità dell’adolescente non si è ancora formata nella sua interezza e positività.

I Gudici hanno affermato che non era legittimo attendersi da parte del ricorrente, adolescente, una reazione razionale, controllata e non emotiva.

Infine hanno accolto il secondo motivo di ricorso e rinviato la controversia alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Bullismo

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con ordinanza n. 22385/2019, depositata il 06 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione I Civile, ha stabilito che il contratto quadro, redatto in forma scritta, riguardante i servizi di investimento, è valido anche con la sola firma dell’investitore, con conseguente rilascio di copia al cliente, poichè viene dato per assodato l’intenzione di concludere il contratto da parte dell’intermediario

Il fatto

Un istituto di credito a seguito di una opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare di un vantato credito verso una società fallita a titolo di saldo passivo di due conti correnti, ha impugnato il decreto con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto la suddetta opposizione.
Il Tribunale ha precisato che, la Banca, non ha dimostrato la effettiva stipulazione in forma scritta dell’apertura di credito in conto corrente che è prevista a pena di nullità.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha accolto l’impugnazione della ricorrente sulla erroneità, assunta dal Tribunale, della mancanza della forma scritta facendo riferimento al recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Pertanto, gli Ermellini, hanno stabilito che il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 d.lgs. n. 58/1998, è rispettato nel momento in cui l’istituto di credito abbia redatto per iscritto il contratto e abbia messo a conoscenza il cliente a mezzo copia cartacea.

Per tale motivo, non è necessaria la firma dell’intermediario, poichè risulta palese la volontà di concludere il contratto, al contrario, risulta indispensabile la sottoscrizione dell’investitore.

Sent contratti bancari forma scritta

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con ordinanza n. 22241/2019, depositata il 05 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ha affermato che gli avvocati devono prestare cautela ai termini di impugnazione, precisando che il termine breve può decorrere anche dalla comunicazione da parte della Cancelleria.

Il fatto

Se la parte decide di non notificare all’altra l’ordinanza, per non fare passare la stessa in giudicato in tempi brevi, il decorso del termine può ritenersi valido anche dalla comunicazione da parte della Cancelleria.

Tale comunicazione, però, dovrà contenere l’integrale testo dell’ordinanza, al fine che la controparte possa avere piena conoscenza di quanto statuito e per far valere il proprio diritto di difesa.

Per tale motivo la Corte ha affermato che il termine breve per l’appello può decorrere correttamente, dato che la Cancelleria ha messo a disposizione della parte il testo integrale dell’ordinanza.

Fondamentale è stata anche la decisione in ambito di compensazione delle spese di lite, poichè la Corte d’Appello non ha dato una giustificazione della mancata compensazione delle spese di lite data la soccombenza reciproca.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, pur essendo necessaria la motivazione da parte del giudice della decisione di non compensare le spese di lite, la mancata giustificazione della compensazione in caso di soccombenza reciproca è comunque ammissibile con il riferimento ai principi costituzionali.

Sente

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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