Articoli

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 507, depositata in data 05 aprile 2019, ha affermato che non esiste un’incompatibilità assoluta tra la destinazione agricola di un’area e la sua utilizzazione a parcheggio, perché tale destinazione non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva di tale area, salvo non ci siano particolari prescrizioni di carattere ambientale/paesaggistico.

Il fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza del Comune di Empoli che disponeva la demolizione di alcune opere, tra cui aree di parcheggio realizzate in area a destinazione agricola in assenza del permesso di costruire o in difformità dallo stesso.

Nei motivi aggiunti i ricorrenti contestavano il diniego di sanatoria rilevando che non si trattava di trasformazione permanente di terreno edificato e che, l’art. 78 RUC, ammetteva la “manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzato”.

Il Comune resisteva in giudizio anche ai motivi aggiunti.

La pronuncia

Secondo la giurisprudenza della sezione non sussiste un’incompatibilità assoluta tra la destinazione agricola di un’area e la sua utilizzazione a parcheggio, perché la destinazione a zona agricola di un’area avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali, non costituisce ostacolo all’installazione di opere che non riguardino l’edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino per ovvi motivi incompatibili con zone densamente abitate.

Nel caso di specie non risulta provato che vi sia stata una rilevante e significativa modificazione dei luoghi, con opere che possano essere considerate incompatibili con la destinazione stessa e pertanto un’area a destinazione agricola può essere utilizzata come parcheggio.

TAR Toscana n. 507_2019 parcheggi

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.