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La stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora lo stesso, pur trovandosi per mera scelta del proprietario stanziato su un terreno privato, sia ancora immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea e idoneo a circolare.

Il fatto

Una signora portoghese, proprietaria di un veicolo, ha cessato di guidarlo e lo ha parcheggiato nel cortile di casa, senza avviare le pratiche per il ritiro ufficiale dalla circolazione.

Nel 2006 il figlio della signora ha utilizzato l’automobile ad insaputa della madre ed è uscito di strada, provocando il decesso dei tre passeggeri.

Il Fundo de Garantia Automòvel (organismo di diritto portoghese che ha il compito di risarcire i soggetti che subiscono un danno derivante da sinistri stradali in Portogallo) ha indennizzato gli eredi degli stessi trasportati e, poi, ha agito in regresso nei confronti della proprietaria del mezzo per ottenere il rimborso della somma corrisposta.

La signora, costituitasi in giudizio, ha per contro ritenuto di non essere responsabile del sinistro e che di non essere obbligata a stipulare una polizza assicurativa per un veicolo inutilizzato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto, invece, che sussistesse l’obbligo di assicurare il veicolo, anche per risarcire le vittime di eventuali incidenti in caso di furto.

Il tribunal da relação (Corte d’Appello) ha, però, annullato la sentenza di primo grado ritenendo che non vi fosse alcun obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione per la proprietaria del veicolo.

Il Supremo Tribunal de Justiça (Corte Suprema) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla sussistenza dell’obbligo per il proprietario di un veicolo di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del medesimo mezzo, anche qualora lo stesso, per scelta unilaterale, fosse immobilizzato fuori dalla pubblica via.

La pronuncia

La Corte, riunita in Grande Sezione, ha stabilito che ogni Stato membro debba garantire che ogni veicolo che stazioni abitualmente sul suo territorio sia coperto da un contratto stipulato con una compagnia di assicurazioni, al fine di garantire la responsabilità civile relativa allo stesso veicolo.

Alla luce di ciò, i giudici hanno precisato che un veicolo immatricolato, non regolarmente ritirato e idoneo a circolare, sia comunque soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato all’art. 3, par. 1, della Direttiva 72/166/CEE, anche se il suo proprietario non abbia più intenzione di guidarlo e, quindi, lo abbia immobilizzato su un terreno privato.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

La Cassazione, con ordinanza n. 7618, depositata il 18 marzo 2019, ha affermato che è un abuso parcheggiare, anche per pochi minuti, il proprio motoveicolo nel cortile del condominio per violazione del principio dell’uso della cosa comune.

Il fatto

Due signori, rispettivi proprietari di due appartamenti del medesimo stabile condominiale, sono soliti parcheggiare i propri motoveicoli nel cortile del palazzo e, nello specifico, in prossimità dell’appartamento di un terzo condomino.

Quest’ultimo si è rivolto al Tribunale affinché fosse dichiarata la limitazione dell’accesso nel cortile condominiale dei motoveicoli.

Sia in primo grado che in Corte d’Appello, la domanda è stata accolta perché l’abitudine di due soli condomini ha impedito a tutti gli altri di godere delle parti comuni dell’edificio.

È stata considerata irrilevante, inoltre, la saltuarietà delle soste, in quanto non è stata esclusa la lunga durata delle medesime.

La pronuncia

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto corretta la visione dei giudici di merito.

In particolare, hanno affermato che “la sosta dei mezzi meccanici nel cortile comune ne pregiudica la transitabilità, sì da impedire od ostacolare l’accesso all’unità immobiliare del singolo condomino“.

Con tale inciso, la Corte ha inteso confermare l’avvenuto abuso dell’utilizzo del cortile condominiale, poiché gli altri condomini non hanno potuto godere del libero e pacifico godimento del piazzale.

Di conseguenza, anche l’occupazione per breve tempo del cortile è considerato un abuso, ove non permetta a tutti i condomini di godere del proprio diritto di comproprietà sulla parte comune.

Moto parcheggiate nel cortile

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Le prescrizioni dei segnali stradali verticali prevalgono rispetto a quelle dei segnali orizzontali, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice della Strada.

All’interno delle aree di sosta, le strisce orizzontali hanno solo funzione integrativa e sono obbligatorie solo quando gli stalli sono disposti “a spina di pesce” o “a pettine”.

Il fatto

Un automobilista ha parcheggiato il proprio veicolo lungo un tratto di strada con sosta a pagamento, privo tuttavia di strisce di delimitazione degli stalli.

Non ravvisando le strisce sull’asfalto, non ha pagato il corrispettivo per il posteggio.

La Polizia Locale di Messina ha emesso comunque una sanzione amministrativa nei suoi confronti, per sosta in parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando.

Il proprietario dell’autoveicolo si è opposto alla stessa, promuovendo il ricorso davanti il Giudice di Pace locale, senza ottenere però l’accoglimento delle proprie ragioni.

Anche il Tribunale di Messina, in grado di appello, ha confermato il rigetto dell’opposizione.

Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La pronuncia

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6398, pubblicata il 5 marzo 2019, ha rigettato il ricorso perché infondato.

Il Tribunale, infatti, ha correttamente accertato la presenza della segnaletica verticale recante l’indicazione degli orari di sosta e delle tariffe. Questo è ritenuto sufficiente a segnalare la necessità di pagare il parcheggio per poter sostare.

A nulla è rilevato, invece, l’assenza di delimitazione degli stalli segnalati da strisce, essendo gli stessi paralleli all’asse stradale e per i quali l’art. 149, reg. att. C.d.S., non ha previsto l’obbligo di delimitazione.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.