Il TAR Toscana, con la sentenza n. 757, depositata in data 21 maggio 2019, ha affermato che la recinzione costruita per tutelare la proprietà privata dall’ingresso di estranei richiede il rilascio di un titolo autorizzativo da parte dell’ente competente solo quando, per le caratteristiche di realizzazione, ha un impatto concreto sul territorio.
Il fatto
La ricorrente aveva collocato una recinzione di protezione in rete metallica, con annesso cancelletto in metallo di altezza 1 mt, attorno ad un’area di pertinenza dell’immobile di sua proprietà.
A seguito di un sopralluogo della Polizia locale veniva emanata un’ordinanza di demolizione perché l’opera era stata realizzata senza Permesso di costruire.
L’ordinanza veniva tempestivamente impugnata da parte ricorrente senza costituzione in giudizio da parte del Comune.
La pronuncia
Secondo la giurisprudenza di questo TAR la recinzione costituisce un’attività che viene permessa al fine di precludere a terzi l’ingresso nella proprietà privata ed ha rilievo edilizio solo quando viene realizzata con materiale tale da permetterne un ancoramento al terreno.
Nel caso di specie la recinzione realizzata con pali in legno e rete metallica rappresenta un intervento di carattere modesto volto a tutelare la proprietà privata senza creare un reale impatto sul territorio, non rilevando il vincolo ambientale a cui è sottoposto l’immobile perché l’opera non integra gli estremi di un intervento edilizio.
TAR Toscana n. 757_2019Dott. Marcello Orlandino
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.