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Il Giudice di pace di Brindisi, con la sentenza n. 1052, depositata in data 31 Maggio 2018, ha condannato la compagnia aerea al risarcimento dei danni subiti da alcuni viaggiatori per la cancellazione di un volo, senza fornire altre soluzioni alternative, che di fatto ha costretto loro a rinunciare al viaggio in Portogallo.

Il fatto

Gli attori citavano in giudizio la compagnia aerea per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della cancellazione del volo, senza che venisse fornita loro la possibilità di riprotezione sul primo volo utile successivo oltre al rimborso del prezzo del biglietto.

Si costituiva la compagnia convenuta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano nonché il rigetto della domanda.

La pronuncia

Sulla Giurisdizione del Giudice Italiano, in base alla recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, sez. IV, 9 luglio 2009, C-204/2008, è competente il Giudice del luogo di partenza o atterraggio del volo aereo a conoscere la richiesta di compensazione pecuniaria basata sul contratto di trasporto aereo.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti, il Regolamento CE n. 261/04 disciplina la cancellazione del volo e il ritardo prolungato, oltre al caso di negato imbarco dovuto ad overbooking. La normativa prevede che, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto cumulativamente: al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di gradimento, oltre ad altri servizi per agevolare i viaggiatori e contenere i disagi subiti.

Nel caso di specie la compagnia aerea non ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa e pertanto è stata condannata al pagamento rispettivamente della compensazione pecuniaria, del rimborso spese per la cancellazione del volo e di un importo supplementare per i gravi disagi subiti.    

Sent. GdP Brindisi

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione di un procedimento istruttorio promosso nei confronti di Ryanair (e di Wizzair), ha accertato che la compagnia aerea low cost, a seguito della modifica della policy bagagli, ha presentato – e presenta tuttora – in modo ingannevole ai viaggiatori la tariffa standard per i servizi di trasporto aereo.

Il fatto

Fino al 1 novembre 2018, la tariffa standard di Ryanair prevedeva la possibilità per il consumatore di portare con sé un bagaglio a mano grande ed una piccola borsetta da viaggio, con specifiche regole sulla dimensione e sul peso degli stessi.

Già dal 15 gennaio 2018, però, solo chi acquistava il servizio priority portava a bordo dell’aeromobile il trolley bag. Gli altri lo consegnavano al gate per farlo imbarcare.

Per le prenotazioni effettuate a partire dal 1 settembre 2018, riguardanti i voli successivi al 1 novembre 2018, invece, Ryanair ha scorporato dalla tariffa standard la possibilità di trasportare un trolley bag, richiedendo ai consumatori il pagamento di un supplemento per il suo trasporto e consentendo gratuitamente quello della sola borsa piccola.

Le valutazioni dell’AGCM

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le regole in vigore prima del 1 novembre 2018 hanno costituito per anni un punto di riferimento per milioni di consumatori, che si sono abituati e adeguati alle stesse.

La modifica apportata da Ryanair è apparsa idonea a fornire una falsa rappresentazione del reale costo del biglietto aereo, perché ingannevole sulle caratteristiche e sul prezzo del servizio di trasporto aereo di passeggeri offerto dalla compagnia aerea, nonché contraria alla prassi di diligenza professionale nel settore di competenza.

Il “bagaglio a mano grande” è da considerarsi elemento indispensabile del servizio di trasporto aereo. Questo emerge sia, da un lato, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 18 settembre 2014 nella causa C-487/12 (Vueling Airlines), e sia, dall’altro, dal fatto che la percentuale di passeggeri che negli ultimi anni hanno viaggiato solo con il bagaglio a mano piccolo è inferiore al 10%.

Così facendo, inoltre, la compagnia aerea ha escluso tutto lo spazio delle cappelliere dalla sua funzione naturale per offrire un servizio a pagamento, senza alcuna alternativa ai viaggiatori se non quella di sostenere un supplemento di prezzo.

Ne consegue che “siamo di fronte ad un supplemento inevitabile per la quasi totalità dei passeggeri e certamente prevedibile che non può venir trasformato dal professionista in un servizio aggiuntivo facoltativo per il quale chiedere un supplemento di prezzo“.

Quella posta in essere è, dunque, una pratica commerciale scorretta, contraria alle regole di diligenza professionale del settore, perché il reale costo di acquisto del servizio di trasporto non corrisponderebbe alla tariffa standard, bensì alla somma di questa con il supplemento relativo al bagaglio a mano.

In conclusione, la modifica alla policy bagagli apportata dalla compagnia aerea low cost ha, in primo luogo, comportato un ingannevole aumento della tariffa standard del servizio di trasporto aereo, scorporando un servizio essenziale, prevedibile e inevitabile per la quasi totalità dei passeggeri e richiedendo per lo stesso un supplemento di prezzo. In secondo luogo, ha alterato l’immediata comparazione con i prezzi offerti dagli altri vettori, perché le tariffe messe a confronto non includerebbero i medesimi servizi.

Sulla base di tali elementi, l’AGCM ha determinato e irrogato nei confronti della compagnia irlandese una sanzione pecuniaria di 3 milioni di euro.

Si apre ora la strada verso i rimborsi che Ryanair dovrà corrispondere per i sovrapprezzi non dovuti pagati dai consumatori.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.