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Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Il fatto

A seguito di un incidente stradale tra un ciclomotore ed un autocarro, il conducente del primo ha citato in giudizio il conducente del secondo per ottenere il risarcimento dei danni patiti, comprensivi della perdita della capacità lavorativa specifica riportata.

Sia in primo grado, sia in appello, i giudici di merito hanno accolto le sue richieste, condannando controparte a risarcirgli il danno, ma hanno accertato nei suoi confronti un concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale, che ha comportato la riduzione proporzionale (nella misura del 50%) dell’importo spettantegli.

Il motociclista, allora, ha promosso ricorso per cassazione, ritenendo che l’invasione della corsia di marcia opposta fosse sempre vietata e pertanto non potesse mai sussistere la corresponsabilità dei conducenti dei contrapposti veicoli.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 18917, pubblicata il 15 luglio 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando dunque la sentenza di secondo grado.

La Corte d’Appello, in particolare, ha correttamente accertato la sussistenza di una condotta colposa in capo ad entrambi: al conducente del ciclomotore, per non aver tenuto la destra e per non aver moderato la velocità; al conducente dell’autocarro, per non aver a sua volta moderato la velocità e per aver parzialmente, in corrispondenza della curva, invaso la corsia avversaria.

Sono stati, pertanto, ritenuti entrambi responsabili nella misura del 50%, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento per una diversa ripartizione del concorso di colpa.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Con ordinanza n. 17658/2019, depositata il 02 luglio 2019, la Corte di Cassazione, sezione III Civile, ha stabilito che in caso di sinistro stradale è esclusa la responsabilità della Provincia se la segnaletica è presente e conforme in base alle norme di legge.

Il fatto

Il caso in questione riguarda una signora che mentre conduceva il proprio scooter è caduta dopo aver perso il controllo dello stesso in una curva.

La stessa ha citato in giudizio la Provincia precisando che, la sua caduta, è stata causata da una mal segnalazione della curva.

Il Tribunale, in seguito alla c.t.u., ha affermato che tale curva non necessitava di altra segnaletica oltre quella che era già presente, poichè non era particolarmente pericolosa.

Così confermato in Corte d’appello, la conducente del ciclomotore ha proposto ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

La pronuncia 

La Corte romana non ha accolto i motivi fatti valere dalla ricorrente, in particolare quello riguardante la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ormai costante la giurisprudenza che presume responsabile l’Ente solo in casi di pericolo che hanno ad oggetto la strada o le sue pertinenze, salvo che venga data la prova dell’imprevedibilità del danno.

Inoltre è interrotto il nesso di causalità tra il pericolo che si viene a creare, e il sinistro stradale, quando l’Ente ha ottemperato diligentemente al suo dovere di apposizione della segnaletica.

In conclusione, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Segnali stradali incidenti

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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