La Sezione quinta, della Corte di Cassazione Penale, ha dichiarato, con la sentenza n. 8736/2018, l’idoneità, dello screenshot, ad essere utilizzato in giudizio come prova documentale, senza necessità di avvalersi della procedura di accertamento tecnico irripetibile.
Il fatto
Il direttore di una testata giornalistica, in primo grado, è stato condannato per diffamazione, poichè ha pubblicato alcuni articoli, offendendo la reputazione di un politico, questo, basato su una prova decisiva costituita da una copia cartacea delle schermate telematiche del sito internet.
Il Giudice dell’appello, ha ritenuto non attendibile la prova documentale dello screenshot, perchè non autenticata da un Notaio, annullando, così, la condanna.
La pronuncia
Proposto ricorso in Cassazione, gli Ermellini hanno confermato le veridicità e la bontà della prova documentale, lo screenshot, precisando che tutti i dati informatici che vi sono in un computer sono prove documentali e non è necessaria alcuna garanzia.
Di talchè, ogni documento acquisito liberamente è utilizzabile, sarà poi il Giudice a valutare l’attendibilità o meno della prova.
La Cassazione ha ricondotto lo screenshot nel novero delle prove documentali disciplinate dall’art. 234 c.p.p., precisando che, in nessun caso, per acquisire determinati dati, è necessario l’accertamento tecnico irripetibile ma può bastare una operazione meccanica che non vada ad alterare il contenuto dei dati.
Scheenshot valido come prova documentaleAvv. Marco Damoli
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.