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In caso di infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della palestra durante le ore di educazione fisica, la scuola, per essere esente da ogni responsabilità, deve fornire la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.

Il fatto

Un bambino, nel partecipare ad un torneo di pallamano organizzato dalla propria scuola, è caduto a terra, andando ad urtare contro una panchina e riportando lesioni alla bocca.

I suoi genitori, quindi, hanno citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’istituto scolastico e la compagnia assicuratrice di quest’ultimo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal figlio.

Dapprima il Tribunale de L’Aquila e, successivamente, la Corte d’Appello abruzzese hanno negato ogni responsabilità della scuola.

I rappresentanti del minore hanno, dunque, promosso ricorso per cassazione, perché l’istituto avrebbe violato l’obbligo di circondare il campo di gioco con una fascia di sicurezza e non avrebbe apposto le idonee protezioni alle panchine a bordo campo, come prescritto dal regolamento ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Handball.

La pronuncia

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto i motivi infondati e hanno, di conseguenza, rigettato il ricorso.

Nel caso di infortunio subito da uno studente all’interno della palestra durante le ore di educazione fisica, infatti, la scuola non può essere responsabile per il solo fatto di aver organizzato una gara sportiva.

È, invece, necessario o che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente, o che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.

Nel caso di specie, la presenza di una panchina a margine del terreno di gioco non comporta, di per sé, l’insorgere di alcuna responsabilità in capo all’istituto. È notorio, infatti, che i campi siano fiancheggiati da una o più panchine, per consentire ai giocatori di riserva di stare seduti. La presenza della stessa, allora, costituisce ordinario completamento del campo da gioco e non certamente un’insidia.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.