Gli obblighi di tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli sono funzionali a garantire la totale ed integrale autenticità delle operazioni di vinificazione finanziate a livello comunitario.

Ove il beneficiario, in violazione dei predetti obblighi, ometta di annotare la marcatura dei contenitori utilizzati per le operazioni di arricchimento del vino e, quindi, esponga dati e notizie oggettivamente falsi, è tenuto alla restituzione dell’aiuto ricevuto a norma dell’art. 2 della l. n. 898 del 1986.

Il fatto

Un associazione tra produttori ha percepito aiuti comunitari per l’arricchimento del vino e del mosto nella campagna viticola 1994/95.

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha citato in giudizio l’azienda agricola per ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute da quest’ultima, in quanto la stessa ha commesso irregolarità nelle operazioni di arricchimento del vino, non annotando la marcatura delle vasche nell’apposito registro.

Il Tribunale di Roma non ha accolto la domanda.

La Corte d’Appello di Roma, invece, ha condiviso le ragioni dell’Agenzia.

La società ha, quindi, promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

Con la sentenza n. 18701, pubblicata il 22 settembre 2015, la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente condannato l’associazione tra produttori a restituire gli aiuti comunitari percepiti.

L’accertata mancanza della marcatura delle vasche di arricchimento di vino e mosti costituisce un adempimento necessario a garantire, anche in virtù della successiva commercializzazione, la totale ed integrale autenticità delle operazioni di verificazione, finanziate a livello europeo.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.