Ai sensi dell’art. 2957 c.c., il termine triennale di prescrizione relativo al compenso per l’opera eseguita ed al rimborso delle spese anticipate dai professionisti decorre automaticamente dal compimento della prestazione.

Il fatto

Un avvocato ha svolto attività defensionale giudiziale in favore di un cliente nei confronti di una società fino al 2001, quando il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta del primo e riconosciuto il suo diritto di credito nei confronti del secondo.

In seguito, lo stesso procuratore ha svolto, sempre in favore del medesimo cliente, l’attività di recupero forzoso del predetto credito, fino al 2005.

L’assistito, tuttavia, all’esito del rapporto, non ha pagato i compensi professionali del patrocinatore.

Quest’ultimo, allora, ha chiesto e ottenuto dal tribunale competente, l’emissione di un decreto ingiuntivo per il recupero del proprio credito.

A seguito dell’opposizione proposta verso detto provvedimento, però, sia in primo grado, sia in secondo, i giudici di merito hanno ritenuto prescritto nel 2001 il diritto azionato dal professionista.

Egli ha quindi promosso ricorso per cassazione, ritenendo che l’attività svolta dal prestatore d’opera in favore del committente si fosse invece esaurita nel 2005.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 21943, pubblicata il 2 settembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato.

La giurisprudenza di legittimità, in materia di prescrizione presuntiva relativa alle competenze dovute agli avvocati, ha individuato il momento di conclusione della prestazione nell’esaurimento dell’affare oggetto dell’incarico da parte del cliente, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo di un procedimento giudiziale.

Nel caso di specie, i giudici territoriali hanno escluso l’unitarietà dell’incarico con riferimento alle iniziative successive alla causa di merito, finalizzate al recupero del credito nei confronti del soccombente.

Di conseguenza, gli Ermellini non hanno potuto che confermare l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.