Con ordinanza n. 14382/2019, depositata il 27 maggio 2019, la Corte di Cassazione, sezione III Civile, ha stabilito che è comunque responsabile il genitore assente che non ha  rispettato gli obblighi primari del figlio anche se, l’altro genitore, non ha adempiuto ai doveri di mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza.

Il fatto

Nel caso in oggetto, una figlia, quarantenne, ha citato in giudizio il padre per farsi riconoscere un risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo la violazione degli obblighi genitoriali.

Il padre ha riconosciuto la figlia fin dalla nascita.

Nel corso della vita, la figlia, è stata mantenuta esclusivamente dalla madre.

La domanda è stata accolta sia in primo che in secondo grado, riconoscendo alla figlia i danni morali e materiali.

Il padre, a seguito della decisione della Corte d’Appello, ha promosso ricorso per Cassazione.

La pronuncia 

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, non solo il genitore che convive col figlio, lo mantiene, lo educa e lo istruisce.

Per tale motivo i Giudici hanno rigettato in toto il ricorso dell’uomo e hanno liquidato i danni morali e materiali.

Cass-Civile-sez.III-27_05_2019-n14382

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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