Sostare nel parcheggio riservato alle vetture di servizio per persone invalide, senza esporre l’idoneo contrassegno invalidi rilasciato dal Comune, è vietato a norma dell’art. 158, co. 2, lett. g), del Codice della Strada ed è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168, per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, e da € 87 a € 345, per i restanti veicoli.

Il fatto

La Polizia Municipale di La Spezia ha contestato ad un cittadino la violazione dell’art. 158 del Codice della Strada, per aver sostato in area destinata agli invalidi senza esporre il contrassegno autorizzativo.

Sia il Giudice di Pace, in primo grado, sia il Tribunale, quale giudice dell’appello, hanno respinto l’opposizione proposta dal cittadino, il quale ha, di seguito, promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12625, pubblicata il 13 maggio 2019, ha respinto il ricorso, perché infondato.

La mancata esposizione del predetto contrassegno, infatti, equivale a l’esserne sforniti. Non sarebbe, infatti, altrimenti possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di handicap.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.