In caso di allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito, spetta al richiedente provare il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Il fatto

All’esito di un giudizio di separazione professionale, il Tribunale ha pronunciato l’addebito della stessa nei confronti del marito, per essersi allontanato dalla casa coniugale e la Corte d’Appello ha confermato la sentenza.

L’uomo ha, dunque, promosso ricorso per cassazione, ritenendo né che la moglie avesse provato il rapporto di causalità tra detto allontanamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, né che sussistessero comportamenti contrari ai doveri coniugali previsti dalla legge.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 23284, pubblicata il 18 settembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato.

Secondo la Corte, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma è necessario accertare se la violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.

Questa prova, in ogni caso, spetta alla parte che richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.