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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione di un procedimento istruttorio promosso nei confronti di Ryanair (e di Wizzair), ha accertato che la compagnia aerea low cost, a seguito della modifica della policy bagagli, ha presentato – e presenta tuttora – in modo ingannevole ai viaggiatori la tariffa standard per i servizi di trasporto aereo.

Il fatto

Fino al 1 novembre 2018, la tariffa standard di Ryanair prevedeva la possibilità per il consumatore di portare con sé un bagaglio a mano grande ed una piccola borsetta da viaggio, con specifiche regole sulla dimensione e sul peso degli stessi.

Già dal 15 gennaio 2018, però, solo chi acquistava il servizio priority portava a bordo dell’aeromobile il trolley bag. Gli altri lo consegnavano al gate per farlo imbarcare.

Per le prenotazioni effettuate a partire dal 1 settembre 2018, riguardanti i voli successivi al 1 novembre 2018, invece, Ryanair ha scorporato dalla tariffa standard la possibilità di trasportare un trolley bag, richiedendo ai consumatori il pagamento di un supplemento per il suo trasporto e consentendo gratuitamente quello della sola borsa piccola.

Le valutazioni dell’AGCM

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le regole in vigore prima del 1 novembre 2018 hanno costituito per anni un punto di riferimento per milioni di consumatori, che si sono abituati e adeguati alle stesse.

La modifica apportata da Ryanair è apparsa idonea a fornire una falsa rappresentazione del reale costo del biglietto aereo, perché ingannevole sulle caratteristiche e sul prezzo del servizio di trasporto aereo di passeggeri offerto dalla compagnia aerea, nonché contraria alla prassi di diligenza professionale nel settore di competenza.

Il “bagaglio a mano grande” è da considerarsi elemento indispensabile del servizio di trasporto aereo. Questo emerge sia, da un lato, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 18 settembre 2014 nella causa C-487/12 (Vueling Airlines), e sia, dall’altro, dal fatto che la percentuale di passeggeri che negli ultimi anni hanno viaggiato solo con il bagaglio a mano piccolo è inferiore al 10%.

Così facendo, inoltre, la compagnia aerea ha escluso tutto lo spazio delle cappelliere dalla sua funzione naturale per offrire un servizio a pagamento, senza alcuna alternativa ai viaggiatori se non quella di sostenere un supplemento di prezzo.

Ne consegue che “siamo di fronte ad un supplemento inevitabile per la quasi totalità dei passeggeri e certamente prevedibile che non può venir trasformato dal professionista in un servizio aggiuntivo facoltativo per il quale chiedere un supplemento di prezzo“.

Quella posta in essere è, dunque, una pratica commerciale scorretta, contraria alle regole di diligenza professionale del settore, perché il reale costo di acquisto del servizio di trasporto non corrisponderebbe alla tariffa standard, bensì alla somma di questa con il supplemento relativo al bagaglio a mano.

In conclusione, la modifica alla policy bagagli apportata dalla compagnia aerea low cost ha, in primo luogo, comportato un ingannevole aumento della tariffa standard del servizio di trasporto aereo, scorporando un servizio essenziale, prevedibile e inevitabile per la quasi totalità dei passeggeri e richiedendo per lo stesso un supplemento di prezzo. In secondo luogo, ha alterato l’immediata comparazione con i prezzi offerti dagli altri vettori, perché le tariffe messe a confronto non includerebbero i medesimi servizi.

Sulla base di tali elementi, l’AGCM ha determinato e irrogato nei confronti della compagnia irlandese una sanzione pecuniaria di 3 milioni di euro.

Si apre ora la strada verso i rimborsi che Ryanair dovrà corrispondere per i sovrapprezzi non dovuti pagati dai consumatori.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 12094/2018, pubblicata il 12 dicembre 2018, ha respinto il ricorso proposto da Vodafone Omnitel contro l’AGCOM, per l’annullamento della delibera n. 161/14/CONS, con la quale le era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 255 mila euro.

Il fatto.

Nel dicembre 2013, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva contestato alla Compagnia telefonica la violazione dell’art. 80, commi 4-bis e 4-ter, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per aver creato plurimi disservizi nei confronti dei propri clienti. Questi ultimi consistevano nel mancato rispetto delle norme di legge nel curare i processi di migrazione degli utenti, nei casi in cui Vodafone stessa era coinvolta come operatore donating (cioè tenuto al rilascio del proprio ex cliente a vantaggio di altro operatore, detto recipient).

L’AGCOM aveva appurato che Vodafone non eseguiva le attività di propria competenza secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge, ledendo così i diritti degli utenti di optare per offerte economicamente più vantaggiose e di usufruire in maniera regolare dei servizi voce e dati anche durante i tempi necessari al trasferimento delle utenze presso un’altra impresa.

La società, in particolare, “aveva attuato, nel corso delle attività di passaggio dei clienti ad altro operatore, ‘procedure interne non conformi a quanto disciplinato dalla legge e dai regolamenti emanati dall’Autorità con particolare riferimento alla mancata esecuzione delle attività di competenza in concomitanza della data di attesa consegna del servizio (cd. DAC)‘”.

Nei casi in cui Vodafone assumeva il ruolo di operatore donating, essa provvedeva a de-configurare del tutto il cliente dai propri sistemi solo nel momento in cui aveva la certezza delle operazioni di avvenuta migrazione (cioè nel momento della notifica di espletamento, cd. NES) e non, invece, alla data temporalmente antecedente della “attesa consegna del servizio”, come previsto dalla normativa in materia.

La pronuncia del Tribunale Amministrativo.

Con la sentenza in commento, pertanto, è stata confermata l’illegittimità della prassi adottata dalla compagnia telefonica in modo del tutto arbitrario, non rientrando tra i compiti assegnati al donating quello di prevenire gli eventuali disguidi che l’utente potrebbe subire nel caso in cui l’operatore incumbent non eseguisse tempestivamente le attività di trasferimento della linea di sua competenza. Di conseguenza il T.A.R. per il Lazio ha confermato la sanzione amministrativa irrogata dall’AGCOM.

Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4SH7OL6AB4HU6VZQFKC6IY7SKY&q=

Studio Legale Damoli