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Con sentenza n. 38945/2019, depositata il 23 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione III Penale, ha statuito che non si posso organizzare feste, presso parchi regionali, senza autorizzazione, poichè le emissioni sonore possono arrecare disturbo agli animali presenti nei parchi regionale e naturali.

Il fatto

Il Tribunale ha condannato i proprietari di un locale per avere organizzato in un’area esterna del locale pubblico (sito nel parco regionale) serate con musica ad alto volume e luci colorate, senza la regolare autorizzazione.

La Corte d’Appello, a seguito dell’impugnazione, ha confermato la sentenza e respinto i motivi dei due imputati.

Proposto ricorso per Cassazione, è stato lamentato, in uno dei motivi, il mancato danno arrecato alla fauna selvatica.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, non ha accolto i motivi proposti dagli imputati poichè, gli stessi, avrebbero dovuto seguire le norme previste dai regolamenti dei parchi naturali e regionali.

Proprio nel regolamento del Parco, è previsto un divieto di “emissioni sonore che possono arrecare disturbo all’habitat naturale nelle sue varie componenti, agli utenti e fruitori del parco e in generale alla tranquillità dei luoghi”.

Gli Ermellini hanno respinto i ricorsi degli imputati e li ha condannati al pagamento delle spese processuali.

reati ambientali musica

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Seconda Sezione del Tribunale di Perugia ha depositato, in data 17 dicembre 2018, la sentenza n. 1677, affermando che, in caso di danni cagionati da fauna selvatica, il danneggiato ha l’onere di provare gli elementi del fatto illecito e di individuare il comportamento colposo dell’Ente pubblico.

Il fatto

Un motociclista, nell’imboccare una curva, è stato investito da un capriolo, il quale ha invaso la carreggiata non permettendo alcuna possibilità di sterzata o frenata al soggetto.

I danni allo scooter sono stati quantificati in € 3.175,68 e, il motociclista, ha sostenuto di aver riportato danni per € 100.000,00.

Lo stesso, ha affermato che la responsabilità del danno fosse attribuibile alla Regione, la quale avrebbe dovuto controllare e gestire la fauna selvatica, violando gli obblighi previsti dalla Legge n. 157/2011, per non aver censito, in modo periodico, gli animali selvatici.

La pronuncia

Secondo il Tribunale, il profilo di colpa ascrivibile alla Regione riguardo al censimento degli animali selvatici, risulta assolutamente generica.

Inoltre, lungo la strada percorsa dal motociclista, vi erano cartelli di pericolo per l’attraversamento di animali selvatici con il limite di velocità di 70 km/h.

In conclusione, è stata rigettata la domanda proposta dal soggetto contro la Regione per insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2043 c.c..

Fauna selvatica danno cagionato

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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