Oggigiorno è, purtroppo, solito sentire tra i fatti di cronaca di relazioni sentimentali o coniugali che, una volta terminate, sfociano in una serie di comportamenti (minacce, sms ossessivi, pedinamenti, telefonate, etc.) posti in essere dal partner che non si rassegna alla rottura del rapporto, i quali configurano il reato di atti persecutori, previsto e punito dall’art. 612 bis c.p., che la letteratura scientifica identifica con il termine stalking (cfr. FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale Vol. II – tomo I: I delitti contro la persona, 3^ed., Zanichelli, Bologna, 2011).

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sul rapporto tra questo delitto e l’applicazione delle misure cautelari.

Il fatto

Con ordinanza del 17 ottobre 2017, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato il provvedimento del 29 settembre 2017 con il quale il GIP del Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di un uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie, per condotte a lui ascrivibili in relazione all’imputazione provvisoria di atti persecutori in danno della stessa, minacciata e molestata a mezzo telefono, Fb e whatsapp.

Avverso tale ordinanza l’ex marito ha proposto ricorso in Cassazione, evidenziando che le minacce a lui ascritte non si sono mai concretizzate e che, comunque, si è trattato di un solo episodio isolato ancor prima dell’applicazione della misura cautelare.

La pronuncia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21693 pubblicata il 16 maggio 2018, ha dichiarato il ricorso non ammissibile.

Il giudice del riesame, infatti, ha correttamente sottolineato la gravità di due messaggi minacciosi, inviati dall’uomo all’ex coniuge, idonei ad evidenziare come le condotte poste in essere dallo stesso avessero causato nella persona offesa un fondato timore, tale da determinare “in una persona comune” un effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135/12, Rv. 253764; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17795/17, Rv. 269621).

Le misure adottate, pertanto, sono risultate pienamente adeguate.

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Dott. Tommaso Carmagnani

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Si occupa di diritto civile, con maggior riguardo al diritto di famiglia.

Con sentenza n. 40482 del 12 settembre 2018, la V sezione penale della Corte di Cassazione ha riaffermato, in conformità con orientamento unanime, che il delitto di violenza privata viene integrato dall’esercizio di una coazione sulla volontà della persona offesa qualunque sia il mezzo utilizzato per incidere sulla libertà di autodeterminazione della vittima.

Il fatto

Il ricorrente veniva condannato dalla Corte d’Appello di Trieste per il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p..

Lo stesso, infatti, affermava di vantare un diritto di servitù di passaggio attraverso il fondo attiguo alla sua proprietà e, pertanto, vi transitava di continuo anche senza il consenso del vicino proprietario.

Quest’ultimo, al fine di limitare il traffico, si decideva a chiudere il cancello posto a delimitazione delle due proprietà, considerato anche il fatto che il proprio vicino godeva di un ulteriore accesso alla pubblica via.

Tuttavia, non condividendo il rifiuto oppostogli, il ricorrente impediva la chiusura del cancello, parcheggiando ripetutamente la propria automobile e frapponendosi egli stesso nella traiettoria della cancellata, motivo per il quale veniva condannato nei primi due gradi di giudizio.

La pronuncia

Con i motivi a supporto dell’impugnazione veniva contestato, in particolare, come i fatti oggetto del procedimento non potessero essere ricondotti alla categoria dei comportamenti “violenti”, traducendosi più che altro in comportamenti di carattere passivo, perciò non idonei ad integrare una vera e propria violenza privata.

Il Collegio rigettava il ricorso, sostenendo, in armonia con l’unanime interpretazione rinvenuta in giurisprudenza, che l’elemento della violenza si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza definita “impropria”, attuata cioè mediante l’uso di mezzi anomali che siano diretti ad esercitare pressioni sulla libertà altrui.

A titolo esemplificativo, il Collegio elencava alcune precedenti decisioni che, sulla base del medesimo principio, avevano esteso l’ambito di applicazione del delitto di violenza privata alle condotte:

  • di colui che occupi il parcheggio riservato ad una persona invalida (cfr. Corte di Cassazione, sez. V penale, sent. 17794/2017);

  • di chi parcheggia la propria vettura dinanzi ad un fabbricato in modo da bloccare il passaggio (cfr. Corte di Cassazione, sez. V penale, sent. 8425/2013);

  • del partecipante ad una manifestazione di protesta che impedisca agli operai di svolgere i lavori previsti per l’esecuzione di un’opera pubblica, ponendo in essere comportamenti idonei a bloccare l’utilizzo dei macchinari (cfr. Corte di Cassazione, Sez. V penale, sent. n. 48369/2017).

In conclusione, il delitto di violenza privata deve ritenersi integrato da qualsiasi coazione esercitata sulla persona offesa idonea a incidere sulla sua libertà di autodeterminazione, qualunque sia il mezzo utilizzato purché idoneo allo scopo.

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Dott. Enrico Pomarici

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento nel 2016, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Si occupa di diritto penale.

Nel caso di acquisto di un bene immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione.

Oltre al concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, occorre l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione della comunione elencate all’art. 179, co. 1, lett. c), d) ed f), c.c..

Il fatto

Due coniugi hanno contratto matrimonio nel 1970.

Nel 1988, la moglie ha acquistato un immobile con denaro personale, prevedendo nell’atto di acquisto che fosse escluso dalla comunione legale.

Nel 2006 è stato dichiarato il fallimento del marito, quale socio unico illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo.

Il curatore del fallimento ha trascritto la sentenza di fallimento sull’immobile detto in precedenza, sul presupposto che la partecipazione al contratto del coniuge (formalmente non acquirente) ed il suo assenso all’acquisto personale in favore dell’altro coniuge non fossero elementi sufficienti ad escludere l’acquisto dalla comunione legale.

La proprietaria dell’immobile ha allora citato in giudizio il curatore per ottenere la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento.

Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello di Napoli, hanno rigettato le richieste dell’attrice.

Quest’ultima ha, quindi, promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 7027, pubblicata il 12 marzo 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, infatti, “mancando la prova della sussistenza di una delle cause di esclusione  dalla comunione legale di cui all’art. 179 c.c., lett. c), d) ed f), la mera partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di trasferimento e la sua dichiarazione circa la natura dei beni  non comport[a] l’esclusione dei beni medesimi, acquistati in regime di comunione legale, dalla comunione stessa“.

La domanda formulata dalla proprietaria dell’immobile, dunque, avrebbe dovuto essere volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di fatto dell’esclusione dei beni dalla comunione, non essendo all’uopo sufficiente la mera dichiarazione contenuta nell’atto di vendita.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

La Sezione quinta, della Corte di Cassazione Penale, ha dichiarato, con la sentenza n. 8736/2018, l’idoneità, dello screenshot, ad essere utilizzato in giudizio come prova documentale, senza necessità di avvalersi della procedura di accertamento tecnico irripetibile.

Il fatto

Il direttore di una testata giornalistica, in primo grado, è stato condannato per diffamazione, poichè ha pubblicato alcuni articoli, offendendo la reputazione di un politico, questo, basato su una prova decisiva costituita da una copia cartacea delle schermate telematiche del sito internet.

Il Giudice dell’appello, ha ritenuto non attendibile la prova documentale dello screenshot, perchè non autenticata da un Notaio, annullando, così, la condanna.

La pronuncia

Proposto ricorso in Cassazione, gli Ermellini hanno confermato le veridicità e la bontà della prova documentale, lo screenshot, precisando che tutti i dati informatici che vi sono in un computer sono prove documentali e non è necessaria alcuna garanzia.

Di talchè, ogni documento acquisito liberamente è utilizzabile, sarà poi il Giudice a valutare l’attendibilità o meno della prova.

La Cassazione ha ricondotto lo screenshot nel novero delle prove documentali disciplinate dall’art. 234 c.p.p., precisando che, in nessun caso, per acquisire determinati dati, è necessario l’accertamento tecnico irripetibile ma può bastare una operazione meccanica che non vada ad alterare il contenuto dei dati.

Scheenshot valido come prova documentale

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4889/2019, depositata in data 19 febbraio 2019, ha statuito che la giurisdizione in materia di acquisto di immobile abusivo spetta al Giudice Ordinario e non al Giudice Amministrativo.

Il fatto

Un privato ha chiesto il risarcimento danno, ex art. 2043 c.c., al Comune, poiché ha sostenuto che non ha posto in essere la diligenza di vigilare sul rispetto delle prescrizioni urbanistiche nella costruzione di un fabbricato da parte di una Società.

Il ricorrente ha acquistato l’immobile riponendo fiducia nel Comune, con la consapevolezza che lo stesso avesse visionato e controllato la conformità alla legge e alla disciplina urbanistica.

Solo in un secondo momento, il cittadino, ha scoperto che vi erano molteplici irregolarità edilizie ed urbanistiche rendendolo, in parte, abusivo.

Il Giudice del Tribunale, nel giudizio instaurato con la Società, chiamata in giudizio, e il Comune, ha ritenuto che la controversia dovesse essere devoluta al Giudice Amministrativo, poiché collegata all’attività della P.A., quindi, è stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo l’autorizzazione del Giudice Ordinario.

Il Comune ha resistito, al contrario della Società che non ha svolto difese.

La pronuncia

La decisione è stata disposta affermando che il problema non riguarda la legittimità dei titoli abitativi relativi alla costruzione della Società, ma riguarda esclusivamente la situazione di diritto soggettivo, ossia l’integrità del patrimonio leso, presuntivamente, dal ricorrente.

Per tale motivo, la decisione è stata fondata sulla non risarcibilità del danno, poiché non riguarda un diritto soggettivo relativo alle materie di esclusiva competenza del Giudice amministrativo.
Di talché, la giurisdizione è del Giudice ordinario.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità esclude l’applicabilità della nullità assoluta per violazione della normativa in materia edilizia ai contratti preliminari ed ai contratti obbligatori in genere.

Il fatto

Il promissario acquirente ed il proprietario di un immobile hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita.

A fronte dell’inerzia del secondo nella sottoscrizione del contratto definitivo, il compratore ha citato in giudizio il venditore per ottenere, in via principale, l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare l’atto traslativo e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento, con condanna alla restituzione del doppio della caparra.

Il Tribunale di Bari ha rigettato le domande formulate.

Sull’impugnazione proposta dal promissario acquirente, la Corte d’Appello di Bari ha accolto le sue ragioni e ha dichiarato la risoluzione del preliminare per nullità assoluta derivante dalla contrarietà a norme imperative, essendo l’immobile privo di concessione edilizia ed edificato in violazione dello strumento urbanistico vigente.

Il proprietario dell’immobile ha dunque promosso ricorso per cassazione, perché detta nullità si riferirebbe solamente agli atti di trasferimento della proprietà ad efficacia reale e non ai contratti preliminari.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 6685, pubblicata il 7 marzo 2019, gli Ermellini hanno rilevato sul punto due orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo il primo, la nullità per violazione della normativa in materia edilizia sarebbe estendibile anche ai contratti preliminari (v. Cass. 23591/13 e Cass. 28194/13).

Secondo l’altro, preferibile perché maggioritario e più recente, la sanzione della nullità, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, sarebbe applicabile nei soli contratti con effetti traslativi (ex multis, Cass. 11659/18 e Cass. 21942/17).

La Corte adita ha confermato quest’ultimo indirizzo, affermando che detta nullità non è estensibile ai contratti con efficacia obbligatoria, quali i preliminari, perché in ogni caso la sanatoria degli abusi edilizi commessi potrebbe intervenire prima della sottoscrizione del contratto definitivo.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Il locatore, in caso di anormale usura dell’immobile, ha diritto al risarcimento del danno consistente sia nella somma di denaro occorrente per la riparazione dell’immobile medesimo, sia nel mancato guadagno ritraibile dalla cosa nel periodo di tempo necessario per l’esecuzione dei lavori.

Il fatto

I proprietari di un immobile concesso in locazione ad un ente pubblico hanno proposto ricorso per consulenza tecnica preventiva, con l’obiettivo di accertare l’entità dei danni arrecati all’immobile dalla p.a., nonché individuare e quantificare le opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi.

All’esito della successiva causa di merito, il Tribunale di Catanzaro ha preso atto dell’esistenza di detti gravi danni e, di conseguenza, ha condannato il conduttore al risarcimento dei danni, oltre al pagamento di una indennità commisurata al periodo di tempo occorrente ai proprietari per il restauro dell’immobile.

La Corte d’Appello della medesima città, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ente, ha invece ritenuto che nessun risarcimento o indennità spettasse ai proprietari a titolo di ristoro della perduta possibilità di locare l’immobile a terzi durante il periodo occorrente per il restauro.

I locatori hanno, quindi, promosso ricorso per cassazione, ritenendo che nell’ipotesi in cui il conduttore restituisca l’immobile in condizioni tali da chiedere un restauro, il danno sarebbe in re ipsa.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 6596, pubblicata il 7 marzo 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei proprietari perché fondato.

In primis, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna dell’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione ed il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori“.

In secondo luogo, si è precisato come il risarcimento dovuto al locatore in conseguenza della mancata disponibilità del bene durante il periodo occorrente per il restauro non costituisca un danno in re ipsa. L’indisponibilità è invece equiparata alla mancata restituzione dell’immobile. Ne consegue che è, in ogni caso, dovuto per questo periodo al proprietario il corrispettivo convenuto in sede di contratto, salva la prova del maggior danno.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

La Sesta sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6562/2019, depositata il 06 marzo 2019, ha accolto il ricorso proposto da un consumatore contro un fornitore di servizi di gas, gli Ermellini hanno affermato che non basta la continua erogazione del servizio, bensì deve essere controllato il corretto funzionamento del contatore.

Il fatto

Il caso di specie, riguarda il ricorso, proposto da un consumatore, contro delle fatture prodotte in giudizio da un Ente erogatore.

La corte territoriale ha affermato che l’Ente erogatore, ha dimostrato le cessioni di gas riferite alle fatture prodotte in giudizio, e l’Ente ha proseguito nell’erogare la fornitura di gas durante il periodo relativo al rilevamento dei consumi o all’atto dell’emissione delle fatture;

In primo grado, la decisione è stata favorevole al soggetto che ha proposto l’azione;

La pronuncia

Per quanto riguarda i contratti di somministrazione, la Cassazione, ha affermato che è una semplice presunzione di veridicità il rilevamento dei consumi mediante contatore.

Nel caso di contrapposizione tra Ente erogatore e Consumatore, vige sul Fornitore l’onere di provare che il contatore sia in regola, senza perdite e sia funzionante.

Inoltre, successivamente alla contestazione del quantum del gas somministrato, la Società fornitrice avrebbe dovuto dimostrate la corretta funzionalità del contatore e, per tale motivo, inaccoglibilie sarebbe stata la pretesa creditoria, poichè è stato violato il principio della distribuzione dell’onere probatorio, ex art. 2697 c.c.

A sua volta, il Consumatore, deve dimostrare che i consumi, che sono documentati in bolletta, sono eccessivi rispetto allo standard di utilizzo e di controllo costante dell’impianto.

consumatore vs fornitore servizi di gas

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con la sentenza n. 8459 del 29 gennaio 2019, la II sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che non configura alcuna ipotesi di reato l’utilizzo delle somme di denaro percepite a titolo di stipendio dall’ex-dipendente, dopo la cessazione del rapporto lavorativo, mentre può ritenersi integrato il solo obbligo di restituzione di natura civilistica.

Il fatto

Nonostante l’interruzione del rapporto di lavoro, un Ente pubblico continuava per errore a corrispondere le somme riconosciute a titolo di stipendio al proprio ex-dipendente, il quale ne faceva uso per scopi personali.

Il dipendente, a seguito della condanna emessa in secondo grado dalla Corte d’Appello di Trieste per il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p., proponeva ricorso in Corte di Cassazione, sottolineando come la condotta a lui addebitata avesse rilievo solamente da un punto di vista civilistico.

La pronuncia

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha evidenziato come ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita di somme di denaro, si renda necessario che il soggetto agente utilizzi tali somme per scopi diversi rispetto a quelli a cui erano destinate al momento della consegna.

Nel caso di specie, la disposizione del bonifico da parte dell’Ente erogatore ha determinato il trasferimento definitivo del denaro nel patrimonio del soggetto agente, senza alcuna specifica destinazione di scopo, sicché nessuna illiceità può essere ravvisata nel successivo utilizzo delle somme (diverso è ad esempio il caso di utilizzo delle somme versate a titolo di acconto sul prezzo pattuito nel contratto preliminare, cfr. Corte di Cassazione Sez. II penale, Sent. 48136 del 21 novembre 2013).

Nell’ipotesi in esame, tra le parti matura esclusivamente l’obbligo di restituire quanto indebitamente percepito, e l’inadempimento di tale obbligo ha carattere di natura civilistica.

 Appropriazione Indebita

Dott. Enrico Pomarici

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento nel 2016, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Si occupa di diritto penale.

Le prescrizioni dei segnali stradali verticali prevalgono rispetto a quelle dei segnali orizzontali, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice della Strada.

All’interno delle aree di sosta, le strisce orizzontali hanno solo funzione integrativa e sono obbligatorie solo quando gli stalli sono disposti “a spina di pesce” o “a pettine”.

Il fatto

Un automobilista ha parcheggiato il proprio veicolo lungo un tratto di strada con sosta a pagamento, privo tuttavia di strisce di delimitazione degli stalli.

Non ravvisando le strisce sull’asfalto, non ha pagato il corrispettivo per il posteggio.

La Polizia Locale di Messina ha emesso comunque una sanzione amministrativa nei suoi confronti, per sosta in parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando.

Il proprietario dell’autoveicolo si è opposto alla stessa, promuovendo il ricorso davanti il Giudice di Pace locale, senza ottenere però l’accoglimento delle proprie ragioni.

Anche il Tribunale di Messina, in grado di appello, ha confermato il rigetto dell’opposizione.

Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La pronuncia

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6398, pubblicata il 5 marzo 2019, ha rigettato il ricorso perché infondato.

Il Tribunale, infatti, ha correttamente accertato la presenza della segnaletica verticale recante l’indicazione degli orari di sosta e delle tariffe. Questo è ritenuto sufficiente a segnalare la necessità di pagare il parcheggio per poter sostare.

A nulla è rilevato, invece, l’assenza di delimitazione degli stalli segnalati da strisce, essendo gli stessi paralleli all’asse stradale e per i quali l’art. 149, reg. att. C.d.S., non ha previsto l’obbligo di delimitazione.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.